Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6

Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6

Art. 5
(Disposizioni per l'allaccio alle reti fognarie)
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate situati all'interno di agglomerati devono essere allacciati alle reti fognarie nell'osservanza del regolamento del servizio di cui all'articolo 48, comma 2, lettera d), della l.r. 26/2003, di seguito indicato come regolamento d'ambito, fatti salvi i casi di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo.
2. Le modalità, i criteri e le tempistiche per l'allaccio sono definiti nel regolamento d'ambito, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo; l'ufficio d'ambito provvede, ove necessario, all' adeguamento del contenuto del regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I nuovi scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alla rete fognaria a partire dalla data di attivazione dello scarico. Gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle nuove reti entro un anno da apposita comunicazione effettuata dal comune territorialmente competente al titolare dello scarico, a seguito di segnalazione del completamento dei lavori inviata al comune da parte dell'ufficio d'ambito o, qualora previsto dal regolamento d'ambito, da parte del gestore. I titolari degli scarichi provvedono alla demolizione o alla rimozione delle opere e dei dispositivi già realizzati per l'effettuazione degli scarichi in recapiti diversi dalle reti fognarie.
4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di allaccio di cui al comma 1 il comune, informato il gestore, prescrive l'allaccio con provvedimento adottato ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
5. L'obbligo di allaccio di cui al comma 1 si applica in caso di distanza, intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile, tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura inferiore o uguale a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili. L'aumento fino a 300 metri della distanza di riferimento per l'allaccio, tenendo conto del numero di AE da servire, nonché eventuali ulteriori condizioni per l'applicazione dell'obbligo possono essere assunti mediante specifica previsione del regolamento d'ambito.
6. Gli scarichi di acque reflue industriali, qualora abbiano caratteristiche quali-quantitative compatibili con il buon funzionamento dell'esistente sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, devono preferibilmente essere ad esso allacciati. Al fine di scegliere la miglior soluzione di recapito dei reflui, in sede di rilascio, rinnovo o modifica dell'autorizzazione unica ambientale, la provincia competente o Città metropolitana e il titolare dello scarico valutano se il convogliamento in fognatura delle acque reflue industriali provenienti da un determinato sito produttivo, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di sistemi di depurazione presso il medesimo sito, possa comportare la riduzione dell'apporto di carico inquinante nelle acque superficiali.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, in sede di rilascio, rinnovo o modifica dell'autorizzazione unica ambientale, l'ufficio d'ambito, sentito il gestore e nell'osservanza del regolamento d'ambito, fissa i valori limite per lo scarico in fognatura e le ulteriori prescrizioni finalizzate a garantire la compatibilità del refluo con il sistema di raccolta e depurazione. Eventuali valori limite più restrittivi di quelli previsti dal d.lgs. 152/06 per il recapito in fognatura potranno essere fissati nel caso di esigenze di tutela della funzionalità del sistema di depurazione non altrimenti superabili mediante altri interventi più efficaci sotto il profilo tecnico ed economico e, in ogni caso, non potranno essere inferiori a quelli previsti dal medesimo decreto legislativo per il recapito in corpo idrico superficiale o su suolo o strati superficiali del sottosuolo.
8. E' vietato lo scarico in rete fognaria nera o unitaria di scarichi di pompe di calore, di acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio della falda, di acque di raffreddamento indiretto, con esclusione di quelle provenienti da torri evaporative, nonché di altre eventuali tipologie di reflui eventualmente previste dal regolamento d'ambito. In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla fognatura, l'ufficio d'ambito può derogare al divieto di cui al presente comma, definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema.
9. lI comma 8 si applica ai nuovi scarichi e in caso di rinnovo dell'autorizzazione. In funzione delle necessità di buon mantenimento delle prestazioni del sistema di fognatura e depurazione, l'ufficio d'ambito può prevedere, sulla base delle indicazioni del gestore, l'adeguamento alle previsioni di cui al comma 8 anche prima della scadenza dell'autorizzazione, definendo una congrua tempistica che tenga conto di eventuali pregressi specifici investimenti di cui non è ancora stato completato il recupero finanziario. Tale tempistica non può comunque essere inferiore a tre anni.
10. L'ufficio d'ambito, con riferimento a quanto specificato nell'allegato A, paragrafo 4, individua le aree o anche le singole utenze per le quali non vige l'obbligo di allaccio di cui al comma 1, motivando sulla base della valutazione del rapporto tra costi sostenuti e benefici ottenibili ovvero dell'esistenza di situazioni di impossibilità tecnica, connesse alla conformazione del territorio o alle sue caratteristiche geo-morfologiche. L'individuazione delle aree di cui al precedente periodo è accompagnata dall'indicazione delle soluzioni, alternative allo scarico in rete fognaria, che garantiscono comunque il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei recettori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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