Regolamento Regionale
29 marzo 2019
, n. 6
Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)
(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6
Art. 7
(Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti e sistemi adottabili per scarichi di insediamenti isolati)
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti isolati e gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 AE sono sottoposti ai trattamenti appropriati indicati nei commi successivi, realizzati conformemente a quanto previsto nell'allegato C.
2. Le acque reflue provenienti da insediamenti isolati o da agglomerati con un numero di AE inferiore a 200 sono sottoposte ai trattamenti di seguito riportati o ad altri trattamenti più spinti:
3. Le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di AE maggiore o uguale a 200 e inferiore a 400 sono sottoposte ai trattamenti di seguito riportati o ad altri trattamenti più spinti:
4. Le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di AE maggiore o uguale a 400 e inferiore a 2.000 devono essere sottoposte a trattamento secondario.
5. Le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di AE maggiore o uguale a 400 e inferiore a 2.000, recapitate nel bacino idrografico dei laghi individuati nel PTUA all'interno di una fascia di 1 km, valutato in proiezione piana, dalla linea di costa, sono sottoposte a trattamenti aggiuntivi più spinti per l'abbattimento del fosforo, al fine di rispettare i valori limite previsti in allegato D.
6. I titolari degli scarichi di cui al presente articolo possono proporre, in fase di richiesta o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, l'installazione di sistemi alternativi a quelli di cui ai commi 2 e 3 e all'allegato C, purché garantiscano prestazioni almeno equivalenti, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite di emissione prescritti dal presente regolamento.
7. I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti isolati, in ragione della necessità di eseguire operazioni periodiche di svuotamento delle vasche di tipo Imhoff a garanzia della relativa buona funzionalità, provvedono annualmente a effettuarne lo svuotamento, salvo che l'autorità competente prescriva in autorizzazione una diversa frequenza per tale operazione. Per dimostrare di aver effettuato le prescritte operazioni di svuotamento, i titolari garantiscono la registrazione delle stesse operazioni, a cura dell'esecutore dell'intervento di manutenzione. Lo svuotamento delle vasche Imhoff, in quanto operazione di raccolta di rifiuti, deve essere effettuata da un soggetto iscritto all'albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006.
8. La registrazione delle operazioni di manutenzione di cui al comma 7è effettuata utilizzando una scheda conforme a quanto riportato nell'allegato M (Contenuti della modulistica per le istanze di autorizzazione allo scarico).
9. Con deliberazione della Giunta regionale può essere definita una disciplina di eventuale ulteriore dettaglio delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
10. Gli scarichi esistenti di cui ai commi 2, 3 e 5, devono essere adeguati alle prescrizioni di cui ai commi precedenti entro due anni dal primo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, in ogni caso, entro sei anni da tale data.
11. Per i sistemi di trattamento esistenti, l'obbligo di effettuazione della registrazione di cui al comma 8 decorre:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia