Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6

Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6

Art. 9
(Valori limite di emissione ed efficienza di abbattimento)
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti isolati e gli scarichi di impianti o sistemi di trattamento di acque reflue urbane aventi potenzialità inferiore a 2.000 AE devono rispettare i valori limite di emissione indicati nella Tabella 1 dell'allegato D, ad eccezione degli scarichi di cui al comma 3, lettera a).
2. Per gli scarichi provenienti da sistemi di trattamento di potenzialità inferiore a 200 AE, di cui all'articolo 7, comma 2, non è prescritto il rispetto di alcun valore limite, fatte salve eventuali prescrizioni specifiche contenute nell'autorizzazione allo scarico. La funzionalità dei sistemi di trattamento deve essere in ogni caso garantita mediante l'effettuazione della manutenzione periodica in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7. Qualora il titolare dello scarico preveda sistemi di trattamento diversi da quelli previsti all'articolo 7, comma 2, la provincia competente o la Città metropolitana di Milano può prevedere idonei valori limite allo scarico.
3. Gli scarichi, recapitanti sul suolo, di cui all'articolo 103, comma 1, lettera c), del d.lgs. 152/2006, provenienti da impianti o sistemi di trattamento di potenzialità:
a) maggiore o uguale a 400 AE e minore di 2.000 AE: devono rispettare i valori limite di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e, con riferimento ai parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale, azoto totale e tensioattivi totali, i valori limite di emissione previsti dalla tabella 2 dell'allegato D al presente regolamento;
b) maggiore o uguale a 2000 AE: devono rispettare i valori limite di emissione di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.
4. Gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane, provenienti da impianti di potenzialità superiore o uguale a 2000 AE, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, devono rispettare i valori limite indicati nella tabella 3 dell'allegato D, secondo le modalità specificate nel medesimo allegato.
5. Tutti gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati aventi un carico generato maggiore o uguale a 10.000 AE, limitatamente ai parametri fosforo totale e azoto totale, devono rispettare i valori limite indicati nella tabella 4 dell'allegato D.
6. Qualora gli impianti o i sistemi di trattamento dai quali si originano gli scarichi ricevano reflui di natura industriale, gli scarichi finali devono rispettare anche i valori limite di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, relativamente alle sostanze effettivamente immesse nella rete fognaria e ad eccezione dei parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale e le varie forme di azoto i cui valori sono fissati nell'allegato D al presente regolamento. La disposizione di cui al precedente periodo si applica agli impianti esistenti a partire dal primo rinnovo dell'autorizzazione, successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. La potenzialità dell'impianto e, per i casi di cui al comma 5, il carico generato dall'agglomerato da utilizzare quali valori di riferimento per la verifica del rispetto dei valori limite degli impianti o sistemi di trattamento delle acque reflue è indicata nel provvedimento di autorizzazione allo scarico.
8. Nella gestione e nello sviluppo del sistema di fognatura e depurazione, per i parametri indicati nella tabella 5 dell'allegato D l'ufficio d'ambito e il gestore tengono conto dei valori guida di abbattimento del carico inquinante ivi indicati e programmano adeguati interventi per migliorare le prestazioni di depurazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.
9. Con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi di qualità previsti dal PTUA, possono essere stabilite percentuali di riduzione del carico inquinante, anche differenziate per impianti collocati in diversi bacini idrografici, che il gestore degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è tenuto a rispettare.
10. Al fine di perseguire il raggiungimento di un buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici, con deliberazione della Giunta regionale possono essere modificati, anche per singoli bacini idrografici, i valori limite fissati nell'allegato D e possono essere definiti ulteriori valori limite per specifici inquinanti.
11. L'autorità competente di cui al terzo periodo del comma 2 può stabilire, anche in riferimento all'articolo 124, commi 9 e 10, del d.lgs. 152/2006, valori limite allo scarico più restrittivi di quelli previsti dalla normativa statale e regionale.
12. Nella realizzazione e gestione di impianti di trattamento a forte fluttuazione stagionale devono essere adottate idonee soluzioni strutturali o operative finalizzate a garantire il rispetto dei valori limite previsti nell'allegato D. Per tali impianti è ammesso un periodo transitorio di messa a regime, di durata non superiore a 15 giorni dall'inizio del periodo di fluttuazione: per il periodo transitorio l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prevedere valori limite anche in deroga a quelli previsti dal presente regolamento, compatibilmente con gli obiettivi di qualità del recettore. Il gestore comunica all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e al dipartimento ARPA competente la data di inizio effettivo del periodo di fluttuazione con almeno 15 giorni di anticipo.
13. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 12, secondo periodo, i titolari degli impianti esistenti di trattamento a forte fluttuazione stagionale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono presentare istanza all'autorità competente per la modifica dell'autorizzazione allo scarico.
14. Il valore limite previsto nella tabella 1 dell'allegato D per impianti di potenzialità maggiore o uguale a 400 AE e minore di 2.000 AE, relativamente al parametro fosforo totale, si applica, per gli impianti già autorizzati, dal secondo anno successivo al primo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico effettuato dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
15. Il valore limite previsto nella tabella 3 dell'allegato D per il parametro azoto ammoniacale si applica agli impianti di potenzialità maggiore o uguale a 10.000 AE. Le autorizzazioni già rilasciate si intendono automaticamente adeguate alla disposizione di cui al precedente periodo, con conseguente disapplicazione delle prescrizioni derivanti dall'articolo 10, comma 2 del regolamento regionale 3/2006.
16. Il valore limite previsto nella tabella 3 dell'allegato D per il parametro azoto ammoniacale si applica agli impianti esistenti di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 AE e inferiore a 10.000 AE a partire dal secondo anno successivo al primo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico effettuato dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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