Regolamento Regionale
29 marzo 2019
, n. 6
Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)
(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6
Art. 11
(Criteri per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di fognatura)
1. I sistemi di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle reti separate e di sfioro delle reti fognarie unitarie sono realizzati in conformità a quanto previsto nel presente articolo e nell'allegato E (Reti e sfioratori di piena).
2. Le reti di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da insediamenti isolati devono essere separate dalle reti di raccolta delle acque reflue domestiche o assimilate.
3. Per rifacimenti o per la nuova realizzazione di reti a servizio di agglomerati caratterizzati da un carico generato inferiore a 400 AE deve essere prevista la separazione tra raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e raccolta di acque reflue di altra natura, fatte salve situazioni di non fattibilità tecnica.
4. Per rifacimenti o per la nuova realizzazione di reti a servizio di agglomerati caratterizzati da un carico generato maggiore o uguale a 400 AE l'ufficio d'ambito, all'interno del piano d'ambito, opta fra sistema fognario unitario o separato, motivando nel piano la scelta effettuata in funzione della situazione locale.
5. Le reti fognarie separate sono realizzate o adeguate, qualora esistenti, secondo le prescrizioni fissate dalle province o dalla Città metropolitana quali autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sulla base degli indirizzi riportati alla sezione 1.2 dell'allegato E.
6. Negli agglomerati di cui al comma 4, in caso di scelta di sistema fognario unitario, le reti fognarie sono realizzate secondo le indicazioni di cui alla sezione 1.1 dell'allegato E.
7. Durante l'esecuzione di interventi di rifacimento o manutenzione delle reti fognarie, i gestori adottano gli accorgimenti necessari a minimizzare gli impatti sull'ambiente.
8. Nel caso di reti di tipo unitario, la portata da sottoporre a trattamento in tempo di pioggia deve essere conforme a quanto previsto alla sezione 2 dell'allegato E.
9. Qualora la capacità idraulica dell'impianto di trattamento al quale sono convogliati i reflui non consenta di trattare l'intera portata calcolata come previsto alla sezione 1.1 dell'allegato E, deve essere previsto un volume di accumulo temporaneo in testa all'impianto, dimensionato in conformità a quanto previsto nella sezione 2 del medesimo allegato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia