Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6

Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6

Art. 17
(Controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane)
1. Il numero di controlli e autocontrolli, le modalità realizzative degli stessi, i requisiti per il campionamento, le modalità di trasmissione dei dati e i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata la verifica di conformità degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono riportati nell'allegato F.
2. L'ARPA, ai sensi dell'articolo 46 bis, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2003:
a) effettua i controlli ordinari degli scarichi di acque reflue urbane secondo quanto previsto nell'allegato F, garantendone, in particolare, l'esecuzione in numero non inferiore a quelli indicati nel medesimo allegato;
b) valida i programmi dei controlli proposti dal gestore;
c) valuta l'idoneità dei sistemi di rilevamento e trasmissione dei dati da parte del gestore, anche effettuando controlli a campione finalizzati alla verifica della qualità dei controlli effettuati dal medesimo gestore; in caso di non idoneità dei sistemi utilizzati dal gestore, l'ARPA garantisce comunque l'effettuazione dei controlli come previsto dal presente regolamento;
d) verifica che gli sfioratori presenti sulle reti fognarie e i by-pass posti a monte degli impianti si attivino solo in occasione di eventi piovosi o, in particolari aree del territorio montano, a causa del disgelo;
e) esprime il giudizio di conformità degli scarichi per tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in base a quanto indicato nell'allegato F, e ne pubblica gli esiti su SIRe Acque entro il 31 marzo di ogni anno;
f) elabora e trasmette alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, un report sui monitoraggi dell'anno precedente, in cui sono riportate le elaborazioni e valutazioni previste nell'allegato F nonché i giudizi di conformità degli scarichi;
g) pubblica sul proprio portale il report di cui alla lettera f).
3. Il gestore pianifica ed effettua i controlli e gli autocontrolli sugli scarichi secondo quanto previsto nell'allegato F e garantisce un sistema di rilevamento dei dati e di relativa trasmissione all'autorità di controllo conforme a quanto riportato nel medesimo allegato F.
4. Gli autocontrolli sono effettuati da parte del gestore anche al fine di verificare i rendimenti di abbattimento e di valutare l'eventuale scostamento dai rendimenti di riferimento definiti ai sensi dell'articolo 9, comma 8.
5. In caso di accadimenti imprevisti, quali guasti rilevanti all'impianto o carichi anomali di inquinanti in ingresso, che potrebbero causare significativi episodi di inquinamento ai recettori o causare il superamento dei valori limite allo scarico, il gestore segnala tempestivamente l'accaduto alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano e al dipartimento ARPA competente per territorio, secondo le modalità previste nell'allegato F.
6. Al fine di minimizzare l'impatto sui recettori conseguente all'effettuazione di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti di trattamento, l'autorità competente di cui al comma 5 può disporre l'adozione degli opportuni accorgimenti operativi. A tale scopo il gestore segnala all'autorità competente l'esigenza dell'effettuazione delle operazioni di cui al precedente periodo almeno un mese prima della data prevista di esecuzione.
7. Qualora siano state autorizzate deroghe ai valori limite per impianti sottoposti a interventi di adeguamento strutturale o di manutenzione ordinaria o straordinaria nonché nel caso di impianti in fase di avviamento, il gestore segnala all'autorità competente di cui al comma 5 e al dipartimento ARPA competente per territorio la decorrenza e il termine del periodo di applicazione di tali deroghe.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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