Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6

Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6

Art. 25
(Disposizioni generali relative all'autorizzazione allo scarico)
1. Il titolare dello scarico presenta all'autorità competente l'istanza di autorizzazione allo scarico, di modifica o di rinnovo della stessa autorizzazione.
2. Il titolare dello scarico comunica all'autorità competente le eventuali variazioni della titolarità, chiedendo la voltura.
3. L'istanza di autorizzazione è presentata mediante la modulistica resa disponibile dall'autorità competente in conformità a quanto previsto dall'allegato M; alla domanda di autorizzazione, in caso di modifica sostanziale o di realizzazione di un nuovo impianto, deve, altresì, essere allegato il progetto definitivo dell'impianto, corredato della documentazione di cui all'articolo 24. L'autorità competente adegua la propria modulistica entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Nell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione allo scarico deve essere esaminata, tra l'altro, la rispondenza alle prescrizioni del d.lgs. 152/2006, alle previsioni di cui al presente regolamento e al PTUA e deve essere valutata anche la compatibilità dello scarico col recettore, in relazione agli obiettivi previsti dalla pianificazione regionale. La Regione definisce gli indirizzi per la valutazione della compatibilità degli scarichi.
5. In caso di modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 2, lettera i), numeri 1) e 2), il titolare dell'autorizzazione presenta all'autorità competente istanza di modifica dell'autorizzazione in corso di validità.
6. In caso di modifica di un impianto esistente, fuori dai casi di cui al comma 5, il titolare dell'autorizzazione comunica all'autorità competente la previsione di intervento, al fine di una verifica di sussistenza delle condizioni di modifica sostanziale previste dall'articolo 2, lettera i), numero 3).
7. L'autorità competente valuta la comunicazione di cui al comma 6, al fine di verificare la necessità di presentazione di un'istanza di autorizzazione per la modifica allo scarico e, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, segnala al titolare l'esito della verifica, nonché l'eventuale necessità di presentare la domanda di modifica dell'autorizzazione.
8. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento deve essere presentata congiuntamente per gli scarichi dell'impianto di trattamento e per tutti gli scarichi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), provenienti dalla rete afferente all'impianto. L'autorizzazione è rilasciata, per tutti gli scarichi di cui al precedente periodo, mediante un unico provvedimento.
9. L'autorizzazione specifica la potenzialità dell'impianto, contiene l'indicazione dei parametri e dei relativi valori limite di cui è previsto il rispetto, anche per i periodi di avviamento, gestione provvisoria e per eventuali periodi transitori di messa a regime degli impianti a forte fluttuazione stagionale, e indica le sostanze e i parametri che devono essere oggetto di controllo periodico dello scarico. Nel caso di impianti a forte fluttuazione stagionale, l'autorizzazione specifica, altresì, la durata dell'eventuale periodo transitorio di messa a regime e la data indicativa di inizio del periodo di fluttuazione. L'autorizzazione riporta anche il codice univoco dello scarico, secondo le modalità indicate in SIRe Acque. Le province e la Città metropolitana di Milano, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, attribuiscono un codice univoco a tutti gli scarichi autorizzati, secondo le modalità riportate in SIRe Acque.
10. In sede di autorizzazione allo scarico l'autorità competente valuta, rispetto ai contenuti dei disciplinari di avviamento e gestione provvisoria nonché del relativo piano di monitoraggio descritti nell'allegato I, tra l'altro, i seguenti elementi relativi alle deroghe al rispetto dei valori limite allo scarico, disponendo, ove necessario, le prescrizioni del caso:
a) durata dei periodi di deroga;
b) valori limite validi per tali periodi;
c) accorgimenti operativi volti a minimizzare gli impatti sul recettore;
d) frequenza e modalità di controllo dello scarico.
11. L'autorizzazione contiene, ove necessario, le prescrizioni per la realizzazione o l'adeguamento delle opere e per l'adozione di specifiche cautele gestionali. In tali eventualità e nel caso in cui si renda necessario, l'ente di governo dell'ambito è tenuto ad adeguare il piano d'ambito, affinché gli scarichi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), e i sistemi di collettamento e depurazione a monte degli stessi scarichi siano adeguati a tali prescrizioni. I titolari dell'autorizzazione allo scarico comunicano all'autorità competente l'avvenuto adempimento delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.
12. Per tutti gli impianti il gestore valuta la potenzialità mediante l'applicazione di un'idonea metodologia, avvalendosi dell'allegato N (Procedura semplificata per il calcolo della potenzialità degli impianti a fanghi attivi), che reca una metodologia di supporto per la determinazione della potenzialità di impianti che trattano un carico maggiore o uguale a 2.000 AE, o di metodologie alternative altrettanto accurate. Per impianti caratterizzati da tecnologie di depurazione diverse da quelle oggetto della procedura di cui all'allegato N, il gestore utilizza una metodologia adeguata alla tipologia di processo depurativo. Il gestore presenta all'autorità competente, contestualmente all'istanza per il primo rinnovo dell'autorizzazione successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'esito della valutazione di cui al presente comma e la documentazione tecnica a supporto.
13. In presenza, negli scarichi, di sostanze diverse da quelle per le quali sono fissati valori limite nell'allegato D, l'autorità competente, oltre a quanto previsto ai commi precedenti, prescrive il monitoraggio, negli stessi scarichi, delle eventuali sostanze che causano il fallimento degli obiettivi di qualità ecologica e chimica del corpo idrico superficiale nel quale recapitano le acque scaricate dall'impianto di depurazione, conformemente a quanto riportato nel PTUA.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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