Regolamento Regionale
10 ottobre 2019
, n. 11
Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016
(BURL n. n 42, suppl. del 14 Ottobre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-10-10;11
Art. 5
(Finalità, entità e durata)
1. Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 16/2016, è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche.
2. Il contributo regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale.
3. L'entità del contributo regionale di solidarietàè stabilita in un valore economico annuo non superiore a 2.700 euro.
4. L'assegnatario del servizio abitativo pubblico accede al contributo regionale di solidarietà attraverso la presentazione di apposita domanda sulla base dell'avviso pubblico di cui all'articolo 7, comma 3. Ove possibile, la suddetta domanda è presentata contestualmente all’anagrafe dell’utenza.(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia