Regolamento Regionale
10 ottobre 2019
, n. 11
Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016
(BURL n. n 42, suppl. del 14 Ottobre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-10-10;11
Art. 7
(Assegnazione e gestione)
1. L'ente proprietario nomina un responsabile del procedimento per l'assegnazione e la gestione del contributo regionale di solidarietà.
2. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le ALER istituiscono, senza alcun onere per l'ente, un nucleo di valutazione tecnico composto da personale, con esperienza in materia di politiche abitative e sociali, appartenente all'ente proprietario o all'ente gestore. Al suddetto nucleo di valutazione partecipano, su richiesta dell’ente proprietario, i servizi sociali del comune. È facoltà dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti istituire il nucleo di valutazione.(3)
3. L'ente proprietario, per i nuclei familiari in condizioni di comprovate difficoltà economiche, emana annualmente un avviso, da pubblicare sul proprio sito istituzionale, che definisce le condizioni, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di richiesta del contributo regionale di solidarietà. Nell'avviso pubblico sono indicati i requisiti per l'accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 6, i criteri di valutazione delle domande e il nominativo del responsabile del procedimento. Il pagamento del canone di locazione o l’adesione a piani di rientro dal debito contratto possono rientrare tra i criteri di valutazione delle domande ai fini dell’assegnazione del contributo regionale di solidarietà o della determinazione del relativo importo. In tal caso, gli enti proprietari facilitano, mediante appropriate modalità organizzative, la possibilità di scorporare il pagamento del canone di locazione da quello dei servizi a rimborso.(4)
4. Il nucleo di valutazione:
a) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, sulla base dei costi della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 3, comma 3 e tenuto conto di eventuali bonus sociali erogati direttamente all’assegnatario per le utenze condominiali;(5)
b) verifica, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 6 e provvede alla valutazione delle domande sulla base dei criteri presenti nell’avviso di cui al comma 3 ;(6)
c) determina, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 5, comma 3, l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei di cui alla lettera b), sulla base dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale, nonché, ove previsto dall’avviso di cui al comma 3, del pagamento, anche parziale, del canone di locazione e dell’adesione a piani di rientro dal debito contratto, tenuto conto di eventuali bonus sociali erogati direttamente all’assegnatario per le utenze condominiali;(7)
NOTE:
4. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 13 e dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia