Regolamento Regionale 25 marzo 2020 , n. 2

'Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011'

(BURL n. 13, suppl. del 27 Marzo 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-03-25;2

Art. 3
(Procedure per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)
1. L'istruttoria dell'autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e per la disamina del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), necessario per la realizzazione e l'esercizio del progetto, è condotta sulla base della seguente documentazione depositata dal proponente mediante l'applicativo informatico S.I.L.V.I.A.:
a) elaborati progettuali: per i progetti di infrastrutture di cui all'Allegato B, punto 7, lettere a) e b1), della l.r. 5/2010, il livello di progettazione è corrispondente almeno alla pianificazione urbanistica attuativa;
b) studio preliminare ambientale con stima degli impatti ambientali attesi;
c) piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale;
d) elenco dei titoli abilitativi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, per le finalità di cui al comma 2.
2. L'autorità competente, nella fase di definizione dei contenuti dello studio di cui al comma 1, formalmente avviata secondo le indicazioni di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2010, coinvolge, oltre alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 152/2006, anche le amministrazioni e gli enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1, lettera e).
3. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni dal suo formale avvio e deve condurre:
a) alla definizione, se richiesta dal proponente ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 152/2006, del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari sia alla compiuta valutazione degli impatti ambientali del progetto sia al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), di seguito denominato PAU;
b) all'esame delle varie alternative progettuali e localizzative;
c) alla verifica di eventuali elementi di incompatibilità o della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del PAU, così che siano facilitate, a seguito della relativa istanza, le successive fasi di verifica di cui all'articolo 4, comma 6, della l.r. 5/2010 preliminarmente all'indizione della conferenza di servizi decisoria;
d) all'espressione del parere dell'autorità competente VIA sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni che il proponente dovrà fornire, oltre allo studio di impatto ambientale, nell'ambito della richiesta di rilascio del PAU.
4. Il parere reso ai sensi del comma 3, lettera d), non incide, in ogni caso, sull'istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell'istanza, né sulla conclusione del PAU correlato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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