Regolamento Regionale
25 marzo 2020
, n. 2
'Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011'
(BURL n. 13, suppl. del 27 Marzo 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-03-25;2
Art. 5
(Procedura per la verifica di assoggettabilità a VIA)
1. La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA prevede, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 19, comma 12, del d.lgs. 152/2006, le seguenti fasi istruttorie tecnico-amministrative:
a) trasmissione, da parte del proponente, dell'istanza di verifica all'autorità competente VIA, comprensiva della documentazione a corredo e di copia dell'avvenuto pagamento dei relativi oneri istruttori, tramite l'applicativo web S.I.L.V.I.A., secondo quanto indicato all'articolo 2;
b) messa a disposizione, a cura dell'autorità competente VIA, della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa ai sensi della lettera a) e contestuale comunicazione alle altre amministrazioni ed enti interessati dal progetto dell'avvenuta pubblicazione, anche ai fini delle eventuali osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti dal d.lgs. 152/2006, sul sito web SILVIA;
2. Il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA specifica i motivi della mancata sottoposizione a VIA e contiene, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 8 dell'articolo 19 del d.lgs. 152/2006, indicazioni delle condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire impatti significativi e negativi sull'ambiente. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 9, primo periodo, della l.r. 5/2010, nei casi di competenza regionale per la verifica di VIA di progetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2010, il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.
3. Le autorità competenti di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 5/2010 hanno autonomia organizzativa nell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, fermo restando il rispetto dell'articolo 4, comma 9, secondo periodo, e dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 5/2010 nonché delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. La decisione circa l'assoggettamento o meno del progetto a VIA è pubblicata integralmente nel sito web S.I.L.V.I.A. e viene comunicata a mezzo posta elettronica certificata al proponente e ai soggetti e agli enti territoriali interessati dall'intervento.
5. Nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente può disporre l'indizione di una conferenza di servizi istruttoria qualora, sulla base dei pareri e delle osservazioni eventualmente pervenuti, rilevi la necessità di esaminare contestualmente i diversi interessi coinvolti.
6. Gli oneri versati secondo le indicazioni di cui all'articolo 9 e in conformità a quanto previsto all'articolo 3, commi 5 e 6, della l.r. 5/2010, non sono ripetibili nei casi in cui la domanda deve intendersi respinta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 5/2010, nonché in caso di ritiro della domanda successivo alla scadenza dei termini per la trasmissione, da parte del proponente, dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006. Il proponente può ottenere, su richiesta:
a) l'integrale restituzione degli oneri istruttori corrisposti, in caso di ritiro della domanda prima che l'autorità competente abbia effettuato la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
b) la restituzione del 50 per cento degli oneri istruttori corrisposti, in caso di ritiro della domanda entro il termine di cui all'articolo 19, comma 4, del d.lgs. 152/2006.
7. Qualora in sede di istruttoria della procedura di verifica di VIA emergano elementi ostativi al rilascio della approvazione o di una autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto per la quale il proponente abbia già presentato istanza autorizzativa, non si dà ulteriore corso al procedimento di verifica di VIA per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, procedendosi all'archiviazione della relativa istanza, a seguito della conclusione dell'istruttoria avviata dall'autorità competente all'autorizzazione o approvazione cui l'elemento ostativo si riferisce. In tal caso, gli oneri istruttori non sono ripetibili.
8. Qualora il provvedimento finale dell'autorità competente non determini l'assoggettamento a VIA ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del d.lgs. 152/2006, le indicazioni riguardanti l'eventuale monitoraggio ambientale, espressamente contenute nello stesso provvedimento, comportano l'obbligo, per il proponente, di predisporre uno specifico piano di monitoraggio ambientale, di seguito P.M.A., che deve essere ripreso dal quadro prescrittivo dei successivi atti di autorizzazione o approvazione. Entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA il proponente trasmette tale piano all'autorità competente VIA e ad ARPA Lombardia, che ne concorda i contenuti, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera b), della l.r. 5/2010 quando l'autorità competente VIA è la Regione. Il P.M.A., condiviso con ARPA, è depositato, a cura del proponente, tramite utilizzo dell'applicativo informatico S.I.L.V.I.A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia