Regolamento Regionale 25 marzo 2020 , n. 2

'Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011'

(BURL n. 13, suppl. del 27 Marzo 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-03-25;2

Art. 6
(Procedure per l'espressione del parere della Regione nel procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale)
1. L'espressione del parere regionale di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2010è formalizzato con deliberazione della Giunta Regionale sentiti, in fase istruttoria, gli enti che hanno titolo a partecipare al procedimento in base alle opere in valutazione e analizzate le osservazioni e i contributi del pubblico pervenuti alla Regione o anche pubblicati sul portale VIA-VAS del MATTM, ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. 152/2006.
2. L'espressione del parere regionale di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2010 in relazione alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale è formalizzato con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA, sentiti, in fase istruttoria, gli enti che hanno titolo a partecipare al procedimento e analizzate le osservazioni e i contributi del pubblico pervenuti alla Regione o anche pubblicati sul portale VIA-VAS del MATTM, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del d.lgs. 152/2006.
3. L'autorità competente VIA regionale, tenuto conto dei termini per l'espressione dei pareri cui ai commi 1 e 2, ovvero 45 giorni per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e 60 giorni per le procedure di VIA, può avvalersi, in base alla rilevanza del progetto in valutazione, di quanto segue:
a) sopralluogo istruttorio;
b) supporto della commissione tecnica regionale di cui all'articolo 7;
c) richiesta di contributi agli enti interessati dalla realizzazione delle opere in progetto;
d) supporto tecnico da parte di singoli tecnici appartenenti all'amministrazione regionale o anche agli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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