Regolamento Regionale
25 marzo 2020
, n. 2
'Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011'
(BURL n. 13, suppl. del 27 Marzo 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-03-25;2
Art. 8
(Procedure di valutazione e di pianificazione territoriale)
1. Al fine di assicurare un'azione amministrativa coordinata tra uffici dell'autorità competente in materia di VIA ed uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere, si stabilisce quanto segue:
a) fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 152/2006, in caso di richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA per progetti di opere la cui realizzazione non risulta conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale o ai piani dei parchi e delle riserve regionali, l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere accompagnata da idonea documentazione attestante l'avvenuto avvio, presso l'autorità competente, del procedimento amministrativo per il conseguimento della conformità del progetto alla pianificazione urbanistica comunale o ai piani dei parchi e delle riserve regionali, ove tale conseguimento sia necessario per l'autorizzazione o approvazione del progetto;
b) per le categorie progettuali la cui realizzazione comporta sviluppo o anche riassetto di zone industriali o di aree urbane assoggettate a rilascio del PAU da parte dell'autorità competente VIA e per la cui localizzazione risulta in essere la procedura di verifica di esclusione o assoggettamento a valutazione ambientale strategica (VAS) o la procedura di VAS della variante di piano o di programma, con riferimento alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 o a piani attuativi o atti di programmazione negoziata con valenza territoriale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale) e alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), l'articolazione temporale del procedimento amministrativo per il rilascio dello stesso PAU deve necessariamente correlarsi con quella tecnico-urbanistica della variante di piano o programma, secondo le indicazioni di coordinamento di cui alla seguente tabella:
COORDINAMENTO TRA IL PAU E LE PREVISIONI URBANISTICHE/TERRITORIALI LOCALI
COORDINAMENTO TRA IL PAU E LE PREVISIONI URBANISTICHE/TERRITORIALI LOCALI
Progetti di intervento di trasformazione territoriale conformi al PGT | |
Soggetti ad accordo di programma | Non soggetti ad accordo di programma |
L'istanza di PAU è preceduta dalla promozione o adesione della Regione a specifico accordo di programma di competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 5/2010 e della l.r. 19/2019. | Il procedimento per il PAU è attivato secondo quanto previsto dalla l.r. 5/2010. |
Progetti di intervento di trasformazione territoriale NON conformi al PGT, da attuarsi mediante accordi di programma di cui alla l.r. 19/2019 o tramite altri strumenti comportanti variante ai sensi della lettera b) del comma 1 del presente articolo | |
La variante è oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS | La variante è oggetto di VAS |
Il rilascio del PAU è preceduto dalla determinazione circa l'assoggettamento o meno a VAS. | Il rilascio del PAU è preceduto dalla adozione del parere motivato VAS. In ogni caso: 1) l'eventuale richiesta di integrazioni al proponente, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006, deve essere preceduta dalla adozione del parere motivato VAS; 2) la seduta conclusiva della conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990 deve essere preceduta dalla determinazione, da parte dell'amministrazione competente, circa l'approvazione del piano urbanistico previsto dall'accordo di programma o da altro strumento comportante variante. |
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia