Regolamento Regionale
25 marzo 2020
, n. 2
'Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011'
(BURL n. 13, suppl. del 27 Marzo 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-03-25;2
Art. 9
(Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della l.r. 5/2010 ciascun soggetto che intenda presentare istanza di VIA ovvero per il rilascio del PAU o istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o che intenda attivare la fase preliminare di consultazione con l'autorità competente VIA di cui all'articolo 21 del d.lgs. 152/2006, è tenuto al versamento di un onere istruttorio calcolato secondo le indicazioni esplicative contenute nel prospetto numero 1 dell'allegato A al presente regolamento.
2. Per le istruttorie di VIA, di verifica di assoggettabilità a VIA e della fase preliminare per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale l'importo da versare a riconoscimento degli oneri istruttori è determinato sulla base delle percentuali di cui al prospetto numero 2 dell'allegato A al presente regolamento, da applicare al valore complessivo delle opere da realizzare che, indipendentemente dal livello di progettazione, è stabilito e verificato mediante la messa a disposizione, da parte del proponente, di documentazione idonea alla determinazione di quanto segue:
b) quadro economico generale, in caso di progetto di fattibilità tecnico-economica a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e per la fase facoltativa di consultazione con l'autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
3. Per i procedimenti di competenza regionale, le modalità di versamento delle somme dovute sono definite con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.
4. Le autorità competenti diverse dalla Regione provvedono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente regolamento, a idonee misure di pubblicizzazione delle modalità di versamento degli oneri istruttori da parte dei proponenti.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, della l.r. 5/2010, gli oneri istruttori non sono ripetibili decorso il termine previsto per la fase di verifica della completezza documentale, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, in caso di successivo ritiro della domanda da parte del proponente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia