Regolamento Regionale 25 marzo 2020 , n. 2

'Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011'

(BURL n. 13, suppl. del 27 Marzo 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-03-25;2

Art. 10
(Partecipazione di ARPA Lombardia alle procedure e modalità di avvalimento dell'Agenzia da parte degli enti locali)
1. ARPA Lombardia assicura alla Regione il proprio supporto tecnico-scientifico nelle diverse fasi procedurali di competenza regionale di cui all'articolo 7, comma 7, e in particolare:
a) supporta l'autorità competente VIA nell'ambito della commissione VIA regionale, all'interno dell'istruttoria VIA, nella valutazione del piano di monitoraggio ambientale, di seguito PMA;
b) esprime valutazioni sul PMA predisposto dal proponente in base a eventuali indicazioni riguardanti il monitoraggio ambientale contenute nel provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a VIA;
c) supporta l'autorità competente VIA nei controlli ambientali con oneri a carico del soggetto controllato, qualora previsto dalla decisione finale dell'autorità competente in materia di VIA, nel PMA o nell'attività propedeutica connessa agli accertamenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. VIII/11516/2010;
d) supporta l'autorità competente nella verifica della corretta attuazione di quanto previsto nel PMA, con oneri a carico del proponente ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA), secondo quanto previsto all'articolo 8, commi 2 e 3, della l.r. 5/2010.
2. Le autorità competenti di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 5/2010, qualora prevedano, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della citata legge regionale, di avvalersi del contributo tecnico-scientifico di ARPA Lombardia, lo fanno relativamente alla intera procedura di VIA, ed eventualmente di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo quanto previsto al comma 1 e fatti salvi diversi accordi tra le amministrazioni interessate. A tal fine, entro il termine perentorio del 30 ottobre sono definiti con convenzione i reciproci rapporti tra l'autorità competente e ARPA Lombardia con riguardo all'anno successivo o agli anni successivi. In assenza della convenzione nei termini stabiliti, ARPA Lombardia, in ragione delle attività già previste per l'anno successivo nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), della l.r. 16/1999, ha la facoltà di non aderire alla eventuale richiesta di avvalimento dell'autorità competente.
3. Le attività di cui al presente articolo, fatto salvo quanto ivi previsto in merito agli oneri a carico del proponente, non danno luogo ad alcun obbligo di riconoscimento economico da parte delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della l.r. 16/1999.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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