Regolamento Regionale 25 marzo 2020 , n. 2

'Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011'

(BURL n. 13, suppl. del 27 Marzo 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-03-25;2

Art. 11
(Controlli)
1. Nel caso in cui le amministrazioni competenti al rilascio del PAU in base alle attività di controllo cui le stesse sono tenute secondo le normative vigenti segnalino eventuali inadempimenti rispetto ai contenuti dei provvedimenti di VIA, l'ufficio competente in materia di VIA attiva le necessarie verifiche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 9 della l.r. 5/2010.
2. Le verifiche di cui al comma 1 vengono attivate, a cura dell'autorità competente in materia di VIA, anche in caso di segnalazioni di ARPA Lombardia e ATS, nell'ambito delle attività di controllo già previste dalle normative vigenti, nonché di segnalazioni circostanziate da parte di qualsiasi altro soggetto.
3. Il presente articolo disciplina le modalità ordinarie per lo svolgimento delle attività di controllo. Nei casi straordinari, disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 5/2010, l'autorità competente in materia di VIA si avvale delle attività dell'osservatorio ambientale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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