Regolamento Regionale
25 marzo 2020
, n. 2
'Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011'
(BURL n. 13, suppl. del 27 Marzo 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-03-25;2
Art. 13
(Norme transitorie e finali)
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalle disposizioni di cui al r.r. 5/2011, abrogato dal presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai procedimenti inerenti alle valutazioni ambientali, di cui alla l.r. 5/2010, avviati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli enti locali destinatari del conferimento di competenze, di cui alla l.r. 5/2010, adeguano gli atti di loro competenza a quanto previsto dal presente regolamento entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURL.
4. Eventuali modifiche al sistema informativo S.I.L.V.I.A., di cui all'articolo 2, non necessitano di intervento normativo e sono comunicate mediante il sito web istituzionale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia