Regolamento Regionale
24 luglio 2020
, n. 5
Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)
(BURL n. 31 suppl. del 28 Luglio 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-07-24;5
Art. 2
(Disposizioni relative alle diverse attività agrituristiche)
1. L'ospitalità in alloggi consiste nell'ospitare, senza limiti temporali, persone in camere o in unità abitative indipendenti. Possono essere utilizzati locali situati nella casa in cui abita l'operatore agrituristico o locali aziendali appositamente destinati. Nelle unità abitative indipendenti è consentito l'utilizzo della cucina. La pulizia dei locali, il lavaggio della biancheria e il pagamento delle utenze sono in ogni caso a cura dell'operatore agrituristico. Gli ospiti di età inferiore a cinque anni per il cui alloggio non è previsto un corrispettivo non sono computati nel numero di posti letto occupati.
2. Per l'agricampeggio in spazi aperti attrezzati possono essere utilizzate solo unità abitative mobili quali tende, compresa la formula glamping, caravan, autocaravan o case mobili da campeggio. Tali unità abitative possono essere messe a disposizione dall'azienda purché sia garantita la prevalenza della capacità ricettiva delle unità abitative proprie dei turisti. Per quanto concerne i requisiti tecnici, gli standard qualitativi e i servizi igienico-sanitari relativi all'attività di agricampeggio, si osservano le disposizioni del regolamento regionale 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'art. 37 della l.r. 27/2015 (Politiche regionali in materia di turismo e di attrattività del territorio lombardo).
3. La somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 156 della l.r. 31/2008, può avvenire all'interno delle strutture aziendali indicate nel certificato di connessione o con modalità d'asporto e di consegna a domicilio. E' altresì consentito l'utilizzo di spazi aperti quali corti, cortili, giardini e porticati purché di pertinenza delle stesse strutture indicate nel certificato di connessione e nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. Negli spazi aperti di cui al secondo periodo possono essere utilizzate coperture mobili nei limiti consentiti dalla disciplina urbanistica. Gli ospiti di età inferiore a cinque anni per la cui ristorazione non è previsto un corrispettivo non sono computati nel numero dei pasti erogati.
4. Fatto salvo il numero massimo di pasti giornalieri previsto dall'articolo 151, comma 2, lettera b), e dal comma 6 del medesimo articolo, la preparazione dei cibi può configurarsi come:
b) ristorazione fredda, senza l'utilizzo dei fuochi della cucina o anche con l'utilizzo di griglie e spiedi esterni per preparazioni semplici, quali, ad esempio, panini, spuntini e taglieri.(1)
5. La preparazione e la somministrazione di pasti nel limite delle venti giornate di cui all'articolo 151, comma 5, lettera a), della l.r. 31/2008 sono consentite senza limite di ospiti, fermi restando il numero annuo massimo di pasti e il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 156 della stessa l.r. 31/2008:(2)
a) al di fuori delle strutture aziendali, in occasione della partecipazione a sagre, fiere, altre manifestazioni locali o altre iniziative pubbliche o private;
5 bis. Come previsto dall’articolo 151, comma 5, lettera b), della l.r. 31/2008, è consentito nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi oltrepassare la soglia di centosessanta pasti al giorno o, nel caso di utilizzo della cucina dell’imprenditore agricolo, di quarantacinque pasti al giorno, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dal certificato di connessione, nonché i limiti strutturali e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.(4)
6. Le giornate di cui al comma 5 e al comma 5 bis sono comunicate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si svolge l’attività agrituristica con almeno dieci giorni di anticipo per eventi programmabili. Solo in caso di esigenze impreviste, quali, ad esempio, prenotazioni last-minute o arrivi di ospiti in numero superiore alle prenotazioni, la comunicazione relativa alle disposizioni di cui al comma 5, lettera b) e al comma 5 bis può avvenire nelle quarantotto ore successive.›(5)
7. In ogni caso, il numero delle giornate complessive di cui al comma 5 lettere a), e b) non può essere superiore a venti.(6)
8. La degustazione consiste nel consumo in azienda di prodotti propri utilizzati nel rispetto del numero dei posti risultanti dal certificato di connessione. Il prezzo deve corrispondere al valore economico del prodotto degustato. Se presente nella degustazione, un prodotto diverso dal proprio non deve essere prevalente in termini di valore rispetto ai prodotti propri e deve essere offerto a titolo gratuito.
9. L'agrigelateria consiste nella fornitura e degustazione di gelato ottenuto da latte prevalentemente di produzione aziendale trasformato dalla stessa azienda.
10. L'attività agri-turistico-venatoria consistente nella caccia di selvaggina allevata e nell’allenamento e addestramento di cani da caccia, deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di attività venatoria.(7)
11. L'attività cinotecnica finalizzata all'ospitalità, all'impiego o all'addestramento di cani, per quanto consentito dalle strutture aziendali, è svolta nel limite definito dal certificato di connessione in termini di prevalenza del tempo impiegato nell'attività agricola rispetto a quello impiegato nell'attività agrituristica e richiede adeguata formazione, ove prevista, fatta eccezione per la sola ospitalità.
12. Si considerano attività ricreativo-culturali organizzate direttamente dall'operatore:
a) le attività seminariali, di informazione, divulgazione e promozione in materia di tradizione rurale, storica ed economica locale anche attraverso biblioteche aziendali, raccolte di oggetti e organizzazione di corsi, inclusi i corsi di cucina incentrati sulla tradizione enogastronomica rurale locale e i corsi per assaggiatori di prodotti regionali;
b) l'osservazione della fauna e della flora autoctona in punti di osservazione lungo percorsi escursionistici all'interno o all'esterno dell'azienda e la fornitura di materiale didattico;
c) le attività volte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale presente all'interno o all'esterno dell'azienda, comprese quelle che si svolgono sul reticolo idrico navigabile utilizzando spazi aziendali attrezzati in conformità alla normativa vigente in materia di trasporti e quelle che prevedono l'impiego di superfici rese disponibili dall'azienda per l'utilizzo come aviosuperfici in conformità alla normativa vigente, ferma restando l'impossibilità di realizzare nell'ambito dell'offerta agrituristica strutture di ricovero dei velivoli;
d) le attività per la cura e il benessere psico-fisico della persona, con utilizzo di prodotti propri e di spazi aziendali dedicati;
e) le attività di prelievo ittico svolte presso bacini artificiali già esistenti sui beni fondiari aventi la denominazione di centri privati di pesca (CPP) secondo le disposizioni del regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 (Regolamento di attuazione del titolo IX ‹Disposizioni sull’incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia› della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale).(8)
12 bis. I prodotti propri di cui al comma 12, lettera d), tal quali o trasformati, devono essere tracciati mediante annotazione mensile in apposito registro che riporti la quantità impiegata e l’utilizzo che ne è stato fatto.(9)
13. Le attività di cui alle lettere a), b) e c) possono essere svolte anche in base a convenzioni con gli enti locali.
14. Nelle attività di cui al comma 12, lettera d), non rientrano pratiche sanitarie né attività che non abbiano alcuna diretta correlazione con l'ambito rurale. Per trattamenti che necessitano di specifiche qualifiche gli operatori devono esporre idonei attestati. I prodotti aziendali possono essere utilizzati tal quali o trasformati.
15. L'utilizzo di attrezzature sportive o piscine nella disponibilità dell'azienda agrituristica, in quanto servizio integrativo e accessorio, è consentito, senza dar luogo ad autonomo corrispettivo, ai soli ospiti che usufruiscano dei servizi di alloggio o ristorazione offerti dalla stessa azienda.
16. Le attività ludico-didattiche consistono in attività anche giornaliere di gioco e di intrattenimento, in particolare, di bambini e ragazzi, quali, ad esempio, i campi vacanze. Per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo l’azienda deve disporre di locali, di beni strumentali o di spazi aperti appositamente allestiti consoni al tipo di attività.(10)
17. Le attività di rilevanza sociale mirate a fini formativi e riabilitativi, nonché a favorire il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso attività a contatto con l'ambiente rurale si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 35 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).
NOTE:
4. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 31 maggio 2024, n. 3. 

5. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2, dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2 e dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2.Successivamente è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 31 maggio 2024, n. 3. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia