Regolamento Regionale
24 luglio 2020
, n. 5
Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)
(BURL n. 31 suppl. del 28 Luglio 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-07-24;5
Art. 5
(Definizione di operatore agrituristico)
1. Ai fini del presente regolamento, si considera operatore agrituristico chiunque abbia i seguenti requisiti:
a) posizione di titolare o coadiuvante familiare in un'azienda agricola, già in possesso di un certificato di connessione, iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA;(17)
c) età non inferiore a diciotto anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 397 del codice civile;
d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).(18)
2. Per le società e per le cooperative agricole si considera operatore agrituristico il legale rappresentante o il socio incaricato della gestione dell'attività agrituristica in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1.(19)
3. Per ogni azienda in possesso di un certificato di connessione ci può essere più di un operatore agrituristico.
4. Ciascun operatore agrituristico in possesso dei requisiti di cui al comma 1è tenuto a registrarsi nella piattaforma informatica SIS.CO.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia