Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 2
(Indirizzi per la predisposizione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale e adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza ed evidenza pubblica)
1. Gli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale di cui all'articolo 1 sono predisposti e attuati secondo i seguenti indirizzi, declinati nel Programma regionale di sviluppo (PRS) e specificati annualmente nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 1, comma 1, della 'Legge' e all'articolo 9 bis, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione):
a) governance, intesa quale modalità di coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1 della 'Legge' per attuare gli obiettivi e le priorità individuati negli strumenti di programmazione regionale, per favorire la condivisione delle scelte con gli enti territoriali e per garantire condizioni di maggiore efficacia ad azioni di sviluppo connotate da forte specificità territoriale;
b) territorializzazione della programmazione regionale, intesa quale volontà di accrescere la partecipazione delle realtà locali alla programmazione regionale, offrendo una lettura territoriale delle politiche regionali declinate nel PRS, nel DEFR e negli altri piani e programmi regionali di settore;
c) partenariato territoriale, inteso quale strumento primario con il quale la Regione, a partire dai propri obiettivi programmatici, avvia un confronto tra enti e soggetti di un determinato territorio, finalizzato a individuare in modo condiviso le priorità strategiche e le conseguenti progettualità;
d) convergenza di risorse economiche, competenze e progettualità, intesa quale modalità di definizione di un insieme di interventi secondo criteri di coerenza e integrazione funzionale, finalizzati alla realizzazione di un obiettivo comune di sviluppo del territorio, evitando la duplicazione oggettiva sui medesimi investimenti ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della 'Legge';
e) sostenibilità, intesa quale obiettivo da perseguire per rispondere celermente e con efficacia ai bisogni attuali e futuri dei cittadini e delle imprese, favorendo positivi impatti sui territori in termini economici, di coesione sociale, ambientali, di innovazione, formazione e trasformazione digitale;
f) semplificazione, intesa quale modalità organizzativa diretta a favorire processi decisionali più agili e omogenei e agevolare i rapporti fra la Regione, le amministrazioni locali e le imprese.
2. La Regione, preliminarmente alla fase di valutazione degli strumenti di programmazione negoziata, predisposti ai sensi del comma 1, sotto il profilo della sussistenza dell'interesse di cui all'articolo 3 della 'Legge' e al presente regolamento, verifica l'ammissibilità amministrativa delle proposte di accordo, pervenute dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della 'Legge', in base almeno ai seguenti elementi:
a) adeguatezza informativa dei documenti previsti al comma 3, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai costi e ai risultati attesi;
b) individuazione delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti ai sensi dell'articolo 1 della 'Legge';
c) definizione della stima dei costi degli interventi e delle modalità di finanziamento previste;
d) modalità previste per l'eventuale coinvolgimento di soggetti privati, ove fungibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della 'Legge';
e) completezza nella compilazione dello schema di ALS, ove previsto, da parte dell'ente locale interessato, ivi compresa l'indicazione delle condizioni per la presentazione della relativa proposta alla Regione, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 8, della 'Legge'.
3. Il rappresentante legale dell'amministrazione proponente, tra quelle individuate all'articolo 1 della 'Legge', tramette alla Regione la richiesta di attivazione di uno degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 1 ai fini della verifica preliminare di ammissibilità di cui al comma 2 del presente articolo; la richiesta è corredata almeno dalla seguente documentazione:
a) inquadramento territoriale;
b) relazione tecnica illustrativa con le informazioni necessarie individuate dalla 'Legge' in base allo strumento di programmazione negoziata prescelto;
c) studio di prefattibilità, recante individuazione delle attività, degli interventi da realizzare e dell'eventuale modello gestionale;
d) stima dei costi e delle relative fonti di finanziamento, incluse eventuali forme di finanziamenti pubblici già ottenuti a sostegno del medesimo progetto, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 3, della 'Legge';
e) cronoprogramma di massima;
f) elenco dei soggetti che si intende coinvolgere nella negoziazione e i rispettivi ruoli;
g) pareri preventivamente acquisiti ed ogni altro atto preliminare utile alla definizione della proposta;
h) elenco dei procedimenti di cui è necessario il coordinamento, quali, a titolo esemplificativo, la valutazione ambientale strategica, la valutazione di incidenza e la valutazione di impatto ambientale.
4. La verifica preliminare di cui al comma 2 si svolge:
a) secondo le modalità previste dallo stesso comma 2, in caso di presentazione di proposte di AdP o di ALS;
b) secondo le modalità e i contenuti specificati nella manifestazione di interesse avviata dalla Regione, di cui all'articolo 6, comma 2, della 'Legge', per quanto riguarda l'AREST;
c) in fase di individuazione delle priorità e in quella di definizione del programma degli interventi con il partenariato territoriale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della 'Legge', in caso di AQST, e secondo le modalità ivi definite.
5. La partecipazione dei soggetti privati alla definizione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, della 'Legge' può avvenire in fase di promozione o adesione agli accordi ovvero in fase di attuazione secondo le modalità stabilite negli accordi stessi, nel rispetto della normativa statale relativa alle procedure di evidenza pubblica e secondo quanto disposto dalla 'Legge' nonché, per gli Adp e gli ALS, dagli articoli 23, comma 4, e 31, comma 4, del presente regolamento. Le modalità di coinvolgimento dei soggetti privati di cui al precedente periodo sono individuate:
a) per gli AREST, all'esito della fase di negoziazione di cui all'articolo 6, comma 6, della 'Legge', in caso di promozione dei singoli accordi;
b) per gli ALS, in base a quanto previsto nello schema di accordo di cui all'articolo 8, comma 8, lettera b), della 'Legge'.
6. Le strutture regionali competenti, per la definizione e l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, della 'Legge' garantiscono, fermi restando gli obblighi facenti capo agli altri enti coinvolti, il raccordo necessario al corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza, avuto riguardo alla natura giuridica degli atti da pubblicare.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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