Regolamento Regionale
22 dicembre 2020
, n. 6
Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)
(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6
Art. 3
(Valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale di cui all'articolo 3 della 'Legge')
1. La Regione, sulla base dei criteri e degli indicatori individuati ai sensi dell'articolo 3 della 'Legge', effettua la valutazione, sotto il profilo dell'interesse regionale, delle proposte progettuali pervenute dai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, della 'Legge' ai fini della promozione o adesione regionale agli accordi di cui articolo 1 del presente regolamento, nelle seguenti fasi:
a) per l'AQST: in fase di individuazione delle priorità e di definizione del programma degli interventi con il partenariato territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, della 'Legge';
b) per l'AREST: in fase di valutazione delle proposte pervenute, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della 'Legge', ai fini dell'approvazione dell'elenco delle proposte ammissibili, ferma restando la necessaria coerenza delle proposte con i requisiti, gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi fissati nella manifestazione regionale di interesse;
2. A seguito della positiva valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale di cui al comma 1, la Regione avvia la fase di negoziazione per la definizione dei singoli accordi qualora vi sia coerenza con gli indirizzi della programmazione negoziata, declinati nel PRS e specificati annualmente nel DEFR, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, e nei limiti delle disponibilità di bilancio in caso di partecipazione all'accordo mediante cofinanziamento regionale.
3. Sono considerati di interesse regionale gli interventi e i programmi di intervento espressamente individuati, ai fini della relativa realizzazione, nel PRS, nel DEFR e negli altri piani e programmi regionali di settore, fatte salve, ai fini dell'avvio della fase di negoziazione, le relative disponibilità di bilancio regionale.
4. Gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale, di cui al presente articolo e all'articolo 3 della 'Legge', costituiscono elementi della motivazione della proposta di promozione o adesione regionale agli accordi di cui al comma 1, lettere a), c), e d). Per gli accordi di cui al comma 1, lettera b), gli esiti dell'istruttoria tecnica di cui al precedente periodo costituiscono elementi utili alla predisposizione, da parte della Regione, dell'elenco delle proposte ammissibili ai fini dell'eventuale promozione dei singoli AREST ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della 'Legge'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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