Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 6
(Compiti della segreteria tecnica)
1. La segreteria tecnica è composta da dirigenti o funzionari degli enti rappresentati all'interno di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), eventualmente assistiti anche da collaboratori esterni, ed è presieduta dal dirigente regionale competente, che, in base ai nominativi indicati dal comitato per l'accordo o dal collegio di vigilanza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, la costituisce e ne coordina i lavori.
2. A seguito della promozione dell'AQST, la segreteria tecnica svolge, in particolare, le seguenti attività a supporto del comitato per l'accordo:
a) redige il testo dell'ipotesi di accordo e degli allegati ai fini dell'approvazione, da parte del comitato, dei relativi contenuti;
b) effettua l'istruttoria tecnica e finanziaria, al fine di delineare gli interventi e le attività da inserire nell'AQST nonché le risorse, anche non finanziarie, disponibili e quelle necessarie da reperire;
3. A seguito dell'approvazione dell'AQST sottoscritto, la segreteria tecnica svolge, in particolare, le seguenti attività a supporto del collegio di vigilanza:
a) sottopone al collegio eventuali modifiche o integrazioni all'accordo;
b) esegue i necessari sopralluoghi ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività previste nel cronoprogramma;
c) redige e propone al collegio i testi delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento degli interventi e delle attività oggetto di accordo e della relazione finale di chiusura dell'accordo;
d) informa tempestivamente il collegio di eventuali ostacoli che dovessero frapporsi alla realizzazione dell'accordo, proponendo soluzioni tecniche idonee alla loro rimozione;
e) verifica il rispetto del cronoprogramma e l'avanzamento delle attività, nonché propone eventuali aggiornamenti, anche rispetto ai cronoprogrammi dei singoli interventi.
4. La segreteria tecnica coadiuva gli organismi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), in tutte le attività di rispettiva competenza, anche mediante la redazione di relazioni tecniche di supporto.
5. I verbali delle sedute della segreteria tecnica relative alle attività di cui ai commi 2 e 3 sono rispettivamente trasmessi, per l'approvazione, agli organismi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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