Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 7
(Comitato per l'accordo di cui all'articolo 5 della 'Legge')
1. Il comitato per l'accordo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è composto dalla Regione e dai soggetti del partenariato territoriale, di cui all'articolo 4, interessati alla sottoscrizione dell'accordo ed è costituito e presieduto dal Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della 'Legge'. Il comitato è responsabile della definizione dei contenuti dell'AQST e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) valida i contenuti dell'ipotesi di AQST e dei relativi allegati predisposti dalla segreteria tecnica, ai fini della presentazione della conseguente proposta di approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
b) decide sulle istanze di adesione, eventualmente pervenute a seguito della promozione dell'accordo, presentate da altri enti pubblici, nonché da soggetti privati, sulla base della qualificazione del loro interesse, della valutazione di eventuali profili inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato, del loro apporto all'attuazione dell'accordo e dei relativi impegni.
2. Il comitato per l'accordo è convocato dal Presidente in base a un ordine del giorno e si esprime con determinazioni assunte all'unanimità dei componenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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