Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 8
(Collegio di vigilanza)
1. Il collegio di vigilanza, composto dalla Regione e dagli altri enti e soggetti sottoscrittori dell'AQST approvato, è costituito e presieduto dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della 'Legge' ed è responsabile del monitoraggio della corretta attuazione e della conclusione degli interventi previsti nell'AQST approvato. Il collegio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) monitora le fasi di sviluppo, progettazione e attuazione delle attività, degli interventi e dei programmi di intervento ricompresi nell'AQST;
b) vigila, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'accordo, in particolare segnalando eventuali scostamenti o incoerenze tra gli atti di programmazione, l'utilizzo, da parte dei sottoscrittori, delle risorse disponibili e i contenuti dell'accordo;
c) approva, su proposta della segreteria tecnica, gli aggiornamenti e le modifiche del programma degli interventi e delle attività che non incidono sugli obiettivi dell'AQST o sulla complessiva allocazione delle risorse stanziate e che non rientrano tra quelli di cui all'articolo 15, comma 3;
d) decide sulle istanze di adesione, eventualmente pervenute a seguito dell'approvazione dell'AQST sottoscritto, di altri soggetti pubblici o privati sulla base della qualificazione del loro interesse, della valutazione di eventuali profili inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato e del relativo apporto all'attuazione del programma degli interventi e dei relativi impegni;
e) individua la procedura da applicare ai fini dell'approvazione degli aggiornamenti e delle modifiche dell'accordo, diversi da quelli di cui alla lettera c), ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a);
f) approva le relazioni annuali redatte e validate dalla segreteria tecnica, in ordine allo stato di attuazione dell'AQST;
g) individua le criticità che impediscono o rallentano l'attuazione dell'accordo, proponendo soluzioni idonee alla relativa rimozione;
h) risolve, secondo le modalità previste dall'accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera i), della 'Legge', le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione dell'accordo o in fase della relativa attuazione;
i) decide in ordine agli effetti derivanti dall'accertamento degli inadempimenti di cui all'articolo 17 secondo quanto previsto nell'accordo sottoscritto; il collegio può decidere di escludere l'intervento, oggetto di protratto inadempimento, dall'elenco dei progetti contenuti nell'AQST.
2. Il collegio di vigilanza, convocato dal Presidente in base a un ordine del giorno, si riunisce di norma almeno una volta l'anno per verificare lo stato di attuazione dell'accordo. Il collegio si esprime con determinazioni assunte a maggioranza dei componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3. In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.
3. Le determinazioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono assunte all'unanimità.
4. Alle sedute del collegio di vigilanza dell'AQST possono partecipare, senza diritto di voto, anche i soggetti privati coinvolti nell'attuazione dell'AQST.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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