Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 9
(Soggetti attuatori)
1. I soggetti attuatori degli interventi compresi nell'AQST, individuati dagli enti e soggetti sottoscrittori dell'AQST approvato, svolgono i seguenti compiti:
a) assicurano la completa realizzazione degli interventi di propria competenza, nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dall'AQST e nel rispetto del cronoprogramma, delle fasi e delle modalità ivi fissate;
b) collaborano con la segreteria tecnica, rispetto alle attività di cui all'articolo 6, comma 3, nella verifica dell'attuazione degli impegni;
c) assicurano alla segreteria tecnica di cui alla lettera b) un flusso informativo semestrale riferito all'avanzamento tecnico, finanziario e procedurale degli interventi, ai fini della redazione della relazione annuale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);
d) garantiscono, ove richiesta, la propria partecipazione alle sedute collegiali del collegio di vigilanza e della segreteria tecnica, relativamente agli interventi di propria competenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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