Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 12
(Contenuti dell'ipotesi di AQST)
1. L'ipotesi di AQST, oltre agli elementi elencati all'articolo 5, comma 3, della 'Legge':
a) può definire le modalità di aggiornamento e modifica dei contenuti dell'accordo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15;
b) può stabilire il livello di definizione delle attività e degli interventi previsti nell'AQST che, a seconda dei casi, possono configurarsi come segue:
1. in sviluppo, con stima delle risorse necessarie alla elaborazione degli studi preliminari e dei progetti di fattibilità tecnico-economica;
2. già definiti a livello progettuale, corrispondente al progetto di fattibilità tecnico-economica, in caso di opere corredate da relativo quadro economico;
c) può definire i tempi di attuazione dei singoli interventi contenuti nell'ipotesi di accordo, mediante la previsione di specifici cronoprogrammi sulla base dei quali effettuare il periodico monitoraggio;
d) può specificare le modalità di rendicontazione e vigilanza sull'impiego delle risorse finanziarie rese disponibili dai soggetti interessati alla sottoscrizione dell'AQST per l'attuazione degli interventi e delle opere oggetto dell'ipotesi di accordo;
e) può prevedere, in via cautelativa, apposite garanzie, a carico dei soggetti attuatori privati di cui all'articolo 9, in caso di accertato inadempimento ai relativi impegni comportanti l'impiego di risorse pubbliche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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