Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 13
(Approvazione dell'ipotesi di AQST, sottoscrizione e approvazione dell'accordo)
1. La Giunta Regionale approva l'ipotesi di AQST con la stessa procedura prevista per la promozione dell'accordo, ai fini della relativa conseguente sottoscrizione. L'ipotesi di AQST comprende i contenuti validati dal comitato per l'accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. L'AQST di cui al comma 1è sottoscritto dal Presidente della Regione o dall'assessore regionale competente per materia, ove delegato, e dai rappresentanti degli enti e soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 5, comma 3, della 'Legge'.
3. L'AQST sottoscritto ai sensi del comma 2è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale da pubblicare sul BURL.
4. Eventuali adesioni all'AQST, successive all'approvazione di cui al comma 3, non comportanti né ulteriori impegni finanziari da parte dei soggetti sottoscrittori né aggiornamenti o modifiche di cui all'articolo 15, sono approvate all'unanimità dal collegio di vigilanza e pubblicate sui siti istituzionali degli enti e dei soggetti pubblici sottoscrittori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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