Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 15
(Aggiornamenti e modifiche dell'AQST)
1. L'AQST può essere aggiornato o modificato, su proposta della Regione o del partenariato territoriale:
a) al fine di recepire ulteriori priorità o progettualità di rilievo strategico, in coerenza con gli obiettivi dell'AQST sottoscritto;
b) in caso di sopravvenuta e constatata impossibilità tecnica, programmatica o finanziaria a realizzare interventi od opere ivi ricomprese;
c) in caso di recesso dall'accordo da parte di uno o più sottoscrittori.
2. In fase di attuazione dell'AQST la segreteria tecnica, verificata la modifica delle condizioni tecnico-finanziarie ai fini del conseguimento dei risultati attesi, propone al collegio di vigilanza l'aggiornamento del piano delle attività e degli interventi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), della 'Legge'.
3. La Giunta regionale approva le modifiche dell'AQST che comportano:
a) un aggiornamento complessivo del piano degli interventi e delle attività;
b) un aggiornamento delle priorità e delle strategie di azione;
c) l'impegno di ulteriori risorse finanziarie.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi