Regolamento Regionale
22 dicembre 2020
, n. 6
Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)
(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6
Art. 16
(Durata e conclusione dell'AQST)
1. L 'AQST, ove finalizzato a definire un programma di interventi funzionalmente collegati:
2. Qualora alla fine della legislatura regionale, nel corso della quale sono stati approvati AQST ai sensi dell'articolo 5 della 'Legge', tali accordi risultino solo parzialmente attuati, i rispettivi collegi di vigilanza, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, commi 5 e 6, della 'Legge', approvano, su proposta della segreteria tecnica, una relazione sugli interventi e sulle opere realizzate, ancora da realizzare o completare, per le conseguenti determinazioni, da parte della Giunta regionale, a seguito dell'approvazione del PRS della nuova legislatura, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, della 'Legge'.
3. La conclusione dell'AQST è approvata, a maggioranza, dal collegio di vigilanza all'avvenuta completa attuazione degli interventi e delle opere ivi ricompresi. È parimenti approvata la conclusione dell'accordo, laddove sia stata verificata l'impossibilità di dare attuazione completa alle opere e agli interventi di cui al precedente periodo, purché siano stati raggiunti gli obiettivi generali dell'AQST. A tal fine, la segreteria tecnica redige e valida una apposita relazione, da sottoporre al collegio di vigilanza per l'approvazione a maggioranza dei componenti.
4. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il collegio di vigilanza, verificata, con voto unanime e adeguata motivazione, la possibilità di dare comunque attuazione all'AQST, assume le determinazioni conseguenti.
5. In caso di AQST non realizzato integralmente, il collegio di vigilanza verifica l'utilizzo delle risorse pubbliche e individua, ove le finalità generali dell'accordo ed il raggiungimento degli obiettivi pubblici siano stati raggiunti, le modalità di restituzione, anche parziale, delle somme erogate, fatti salvi i casi di attestata impossibilità di dare attuazione all'AdP per cause non imputabili alle amministrazioni interessate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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