Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 16
(Durata e conclusione dell'AQST)
1. L 'AQST, ove finalizzato a definire un programma di interventi funzionalmente collegati:
a) per l'attuazione delle priorità di sviluppo riferite al territorio provinciale o metropolitano, assume come riferimento temporale quello di durata del PRS;
b) di particolare rilievo tematico regionale, ha durata secondo quanto stabilito dall'accordo, in relazione al cronoprogramma degli interventi ivi contenuti.
2. Qualora alla fine della legislatura regionale, nel corso della quale sono stati approvati AQST ai sensi dell'articolo 5 della 'Legge', tali accordi risultino solo parzialmente attuati, i rispettivi collegi di vigilanza, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, commi 5 e 6, della 'Legge', approvano, su proposta della segreteria tecnica, una relazione sugli interventi e sulle opere realizzate, ancora da realizzare o completare, per le conseguenti determinazioni, da parte della Giunta regionale, a seguito dell'approvazione del PRS della nuova legislatura, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, della 'Legge'.
3. La conclusione dell'AQST è approvata, a maggioranza, dal collegio di vigilanza all'avvenuta completa attuazione degli interventi e delle opere ivi ricompresi. È parimenti approvata la conclusione dell'accordo, laddove sia stata verificata l'impossibilità di dare attuazione completa alle opere e agli interventi di cui al precedente periodo, purché siano stati raggiunti gli obiettivi generali dell'AQST. A tal fine, la segreteria tecnica redige e valida una apposita relazione, da sottoporre al collegio di vigilanza per l'approvazione a maggioranza dei componenti.
4. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il collegio di vigilanza, verificata, con voto unanime e adeguata motivazione, la possibilità di dare comunque attuazione all'AQST, assume le determinazioni conseguenti.
5. In caso di AQST non realizzato integralmente, il collegio di vigilanza verifica l'utilizzo delle risorse pubbliche e individua, ove le finalità generali dell'accordo ed il raggiungimento degli obiettivi pubblici siano stati raggiunti, le modalità di restituzione, anche parziale, delle somme erogate, fatti salvi i casi di attestata impossibilità di dare attuazione all'AdP per cause non imputabili alle amministrazioni interessate.
6. Della conclusione dell'AQST, accertata ai sensi dei commi 3 e 4, è resa informativa alla Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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