Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 17
(Inadempimento e revoca dei finanziamenti)
1. Costituiscono fattispecie di inadempimento, da parte del soggetto attuatore di cui all'articolo 9:
a) la mancata realizzazione o il mancato monitoraggio degli interventi oggetto dell'AQST approvato;
b) la realizzazione degli interventi secondo modalità non conformi a quelle stabilite nell'accordo approvato, aggiornato o modificato, qualora il collegio di vigilanza accerti che tale realizzazione non raggiunga almeno gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dalle amministrazioni sottoscrittrici o gli obiettivi generali dell'accordo.
2. Accertato, in sede di monitoraggio dell'attuazione dell'accordo, il configurarsi di una delle fattispecie di inadempimento cui al comma 1, il collegio di vigilanza, sulla base di una relazione informativa redatta dalla segreteria tecnica, invita il soggetto attuatore inadempiente a procedere entro un termine prefissato, determinato in relazione alla complessità delle attività da svolgere, fermo restando quanto stabilito dall'accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera h), della 'Legge' e dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del presente regolamento.
3. In caso di reiterato inadempimento, protratto a seguito della diffida di cui al comma 2, il collegio di vigilanza decide, a maggioranza dei componenti, in merito all'attivazione delle procedure per la revoca del finanziamento concesso sull'intervento, nonché sulle modalità di restituzione, anche parziale, delle somme erogate, fatti salvi i casi di attestata impossibilità di realizzare l'intervento per cause non imputabili al soggetto attuatore.
4. In luogo della revoca disposta ai sensi del comma 3 e al fine di assicurare la realizzazione degli interventi, con oneri a carico del soggetto attuatore inadempiente, il collegio di vigilanza, con votazione assunta a maggioranza dei componenti, può nominare un commissario ad acta secondo quanto stabilito dall'accordo, per gli eventuali interventi sostitutivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera h), della 'Legge'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi