Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 18
(Ambiti tematici, fasi della procedura di definizione e organismi per la promozione e attuazione degli AREST)
1. Le proposte di AREST, finalizzate all'attuazione di una strategia di rilancio ai sensi dell'articolo 6 della 'Legge', possono essere presentate a seguito di una manifestazione regionale di interesse finalizzata ad attuare un programma di rilancio economico o anche sociale, anche in raccordo e coerenza con politiche sociali, territoriali, di sostegno al sistema rurale ed ambientali, in almeno uno dei seguenti ambiti tematici:
a) competitività delle imprese, con specifica attenzione alle esigenze di crescita delle micro e piccole imprese, dell'artigianato e delle cooperative, con filoni di intervento che riguardano principalmente l'innovazione tecnologica di prodotto e di processo, il supporto all'export, il sostegno ai processi di aggregazione delle imprese e lo sviluppo di politiche di filiera e di rete;
b) attrattività e competitività dei territori, mediante azioni idonee a promuoverle e finalizzate ad attrarre soggetti privati, pubblici ed economici in grado di concorrere alla crescita e alla migliore infrastrutturazione del territorio, alla qualificazione del sistema dell'offerta ed al mantenimento dei livelli di competitività e favorire lo sviluppo e mantenimento degli investimenti esistenti, anche attraverso il recupero di aree dismesse;
c) rilancio occupazionale, con particolare riferimento ad imprese singole, cooperative e gruppi di imprese o anche consorzi in difficoltà economica in un medesimo territorio o facenti parte di una filiera, distretto, cluster e che possono sviluppare azioni per il rilancio e l'offerta di posti di lavoro con attenzione ad aspetti di crescita del capitale umano, valorizzazione dei prodotti locali e creazione di una nuova generazione di imprenditori;
d) sostenibilità delle imprese di un territorio, mediante iniziative pubbliche volte a migliorarne l'infrastrutturazione ed i servizi, promuovendo investimenti privati per ridurre l'impatto sull'ambiente e favorire un modello di economia circolare;
e) sostegno alla cooperazione e al valore sociale dell'impresa nei territori svantaggiati, mediante incentivi tesi a migliorarne l'efficienza, la competitività sui mercati e lo sviluppo socio-economico.
2. La manifestazione d'interesse di cui al comma 1 indica il periodo minimo e massimo di durata del programma delle azioni oggetto dell'accordo, indicativamente non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi.
3. La procedura di definizione dell'AREST è composta dalle seguenti fasi:
a) promozione della strategia di rilancio tramite avvio della manifestazione regionale di interesse;
b) presentazione delle proposte di AREST da parte degli enti locali di cui all'articolo 6, comma 3, della 'Legge';
c) valutazione regionale delle proposte di AREST di cui alla lettera b);
d) approvazione regionale dell'elenco delle proposte di AREST che possono essere ammesse alla fase di negoziazione di cui all'articolo 6, comma 6, della 'Legge';
e) promozione, approvazione e attuazione dei singoli AREST, all'esito della fase di negoziazione di cui alla lettera d), secondo le procedure previste per gli Adp ai sensi dell'articolo 6, comma 6, e dell'articolo 7 della 'Legge' e del presente regolamento;
f) monitoraggio, a cura della segreteria tecnica dell'AREST, di cui al comma 4, del conseguimento degli obiettivi previsti dalla manifestazione regionale di interesse tramite l'attuazione di ciascuno degli AREST di cui alla lettera e), in raccordo con i rispettivi collegi di vigilanza, di cui all'articolo 24, istituiti per ogni AREST, riconducibile alla medesima manifestazione regionale di interesse;
g) rendicontazione alla Giunta regionale, da parte della segreteria tecnica dell'AREST, del conseguimento degli obiettivi previsti dalla manifestazione regionale di interesse a seguito della relativa attuazione, mediante realizzazione dei progetti promossi ai sensi della lettera e) o di eventuali scostamenti da tali obiettivi, ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza.
4. A supporto della fase di valutazione delle proposte di AREST pervenute a seguito della manifestazione regionale di interesse e della definizione dei progetti da ammettere alla fase di negoziazione di cui al comma 3, lettera d), la Regione si avvale di una segreteria tecnica, appositamente costituita, composta da dirigenti o funzionari regionali individuati in relazione alle specifiche competenze, eventualmente assistiti anche da collaboratori esterni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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