Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 19
(Modalità di promozione della manifestazione regionale di interesse, valutazione delle proposte di AREST e individuazione dell'elenco delle proposte ammissibili)
1. A seguito della pubblicazione sul BURL della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2, della 'Legge', il rappresentante legale dell'amministrazione locale che presenta la proposta di AREST, di seguito denominato 'soggetto attuatore', trasmette al Presidente della Regione o all'assessore regionale competente, se delegato, una proposta progettuale sottoscritta anche dagli altri enti o soggetti interessati, individuati tra quelli di cui all'articolo 6, comma 4, della 'Legge'.
2. La proposta di cui al comma 1è corredata da una scheda illustrativa delle opere, azioni e interventi nonché dai documenti indicati nella manifestazione regionale di interesse.
3. Per la valutazione delle proposte di cui al comma 1 e per la definizione dell'elenco di cui all'articolo 6, comma 6, della 'Legge' il Presidente della Regione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 18, comma 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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