Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 20
(Compiti della segreteria tecnica)
1. La segreteria tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) effettua l'istruttoria tecnica e finanziaria delle proposte di AREST pervenute a seguito della manifestazione regionale di interesse, verificando, ai fini dell'inclusione delle stesse proposte nell'elenco di cui all'articolo 18, comma 3, lettera d):
1) la coerenza di tali proposte con i requisiti, gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi fissati nella manifestazione regionale di interesse;
2) gli elementi a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale ai sensi dell'articolo 3 della 'Legge' e dell'articolo 3 del presente regolamento;
b) predispone l'elenco delle proposte ammissibili alla fase di negoziazione di cui all'articolo 6, comma 6, della 'Legge', ai fini della successiva approvazione dell'elenco da parte della Giunta regionale;
c) monitora lo stato di avanzamento dei progetti contenuti nell'elenco approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 6, della 'Legge', verificando il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori dei singoli AREST, promossi all'esito della fase di negoziazione, e dei relativi cronoprogrammi;
d) redige le relazioni annuali in ordine al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f), e la relativa relazione finale, rendendo informativa alla Giunta Regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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