Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 21
(Fasi della procedura e organismi a supporto della definizione e attuazione degli AdP di interesse regionale)
1. La procedura per la definizione di un AdP di interesse regionale si compone delle seguenti fasi:
a) promozione dell'accordo di programma e relativa adesione da parte degli enti e soggetti interessati;
b) definizione del contenuto dell'ipotesi di accordo;
c) approvazione dell'ipotesi di accordo e conseguente sottoscrizione dell'accordo;
d) approvazione, con decreto del Presidente della Regione, dell'accordo sottoscritto, ove promosso dalla Regione e nei casi di cui all'articolo 7, commi 5, primo periodo, e 6, della 'Legge'; approvazione secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 5, secondo periodo, della 'Legge', in caso di adesione regionale all'AdP;
e) attuazione, monitoraggio e rendicontazione;
f) conclusione.
2. Sono organismi a supporto, rispettivamente, della definizione e attuazione dell'AdP:
a) il comitato per l'accordo;
b) il collegio di vigilanza.
3. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza, gli organismi di cui al comma 2 si avvalgono di una segreteria tecnica da essi nominata. La composizione e le attività della segreteria tecnica possono variare, in relazione agli enti o anche soggetti interessati alla sottoscrizione dell'accordo e a quelli sottoscrittori dell'accordo, a seconda che la segreteria tecnica di cui al precedente periodo presti supporto al comitato per l'accordo di cui all'articolo 23 o al collegio di vigilanza di cui all'articolo 24.
4. La segreteria tecnica di cui al comma 3 supporta gli organismi di cui agli articoli 23 e 24 nelle attività di rispettiva competenza, anche mediante la redazione di relazioni tecniche di supporto, ed è composta da dirigenti o funzionari degli enti rappresentati all'interno di ciascuno degli organismi di cui al comma 2, eventualmente assistiti anche da collaboratori esterni. La segreteria tecnica è coordinata dal dirigente dell'amministrazione che promuove l'AdP competente alla definizione e all'attuazione dell'accordo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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