Regolamento Regionale
22 dicembre 2020
, n. 6
Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)
(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6
Art. 22
(Compiti della segreteria tecnica)
1. A seguito della promozione dell'AdP, la segreteria tecnica di cui all'articolo 21, comma 3, svolge, in particolare, le seguenti attività a supporto del comitato per l'accordo:
2. A seguito dell'approvazione dell'accordo sottoscritto, la segreteria tecnica di cui al comma 1 svolge, in particolare, i seguenti compiti a supporto del collegio di vigilanza:
a) esegue i necessari sopralluoghi nell'ambito territoriale oggetto di intervento ai fini delle attività di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività ivi previste;
b) redige le relazioni annuali sullo stato di avanzamento degli interventi e delle attività oggetto di accordo e la relazione finale di conclusione dell'AdP;
d) informa tempestivamente il collegio di vigilanza di eventuali ostacoli che dovessero frapporsi alla realizzazione dell'accordo, proponendo soluzioni tecniche idonee alla relativa rimozione;
f) assicura il raccordo delle proprie attività con quelle dell'osservatorio ambientale eventualmente costituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), oppure ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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