Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 22
(Compiti della segreteria tecnica)
1. A seguito della promozione dell'AdP, la segreteria tecnica di cui all'articolo 21, comma 3, svolge, in particolare, le seguenti attività a supporto del comitato per l'accordo:
a) redige il testo dell'ipotesi di accordo di programma e dei relativi allegati, da sottoporre al comitato per l'accordo per la relativa approvazione;
b) individua in dettaglio gli interventi, anche mediante i necessari sopralluoghi, oggetto di accordo, mediante istruttoria tecnica e finanziaria.
2. A seguito dell'approvazione dell'accordo sottoscritto, la segreteria tecnica di cui al comma 1 svolge, in particolare, i seguenti compiti a supporto del collegio di vigilanza:
a) esegue i necessari sopralluoghi nell'ambito territoriale oggetto di intervento ai fini delle attività di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività ivi previste;
b) redige le relazioni annuali sullo stato di avanzamento degli interventi e delle attività oggetto di accordo e la relazione finale di conclusione dell'AdP;
c) sottopone al collegio di vigilanza eventuali modifiche o integrazioni all'accordo approvato;
d) informa tempestivamente il collegio di vigilanza di eventuali ostacoli che dovessero frapporsi alla realizzazione dell'accordo, proponendo soluzioni tecniche idonee alla relativa rimozione;
e) verifica il rispetto del cronoprogramma e propone eventuali aggiornamenti;
f) assicura il raccordo delle proprie attività con quelle dell'osservatorio ambientale eventualmente costituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), oppure ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale).
3. Il verbale delle sedute della segreteria tecnica è trasmesso, per validazione, agli organismi di cui agli articoli 23 e 24 e ai fini dell'assunzione delle conseguenti determinazioni di competenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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