Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 23
(Compiti del comitato per l'accordo di programma)
1. A seguito della promozione dell'accordo di programma, il Presidente della Regione o l'assessore regionale competente per materia, se delegato, ovvero il Sindaco, il Presidente della comunità montana, il Sindaco metropolitano o il Presidente della Provincia, in caso di adesione regionale all'accordo promosso dalle rispettive amministrazioni locali, provvede ad avviare la procedura per la definizione dei contenuti dell'accordo, costituendo il comitato per l'accordo di programma.
2. Il comitato per l'accordo di programma è presieduto dal rappresentante dell'amministrazione che lo promuove. Per la Regione, il comitato è presieduto dal Presidente della Regione.
3. Al comitato compete, in particolare:
a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;
b) definire i contenuti dell'ipotesi di accordo, condividendo gli obiettivi, gli impegni di ciascun soggetto, il cronoprogramma e il quadro tecnico economico;
c) sottoscrivere eventuali protocolli per la definizione e attuazione dell'accordo di programma;
d) nominare una segreteria tecnica a supporto, ai sensi dell'articolo 21, comma 3;
e) disporre eventuali studi preliminari, qualora necessari, indicando le fonti di finanziamento;
f) decidere, a seguito della promozione dell'accordo, sulle istanze di adesione di altri soggetti pubblici, nonché di eventuali soggetti privati, sulla base della qualificazione del loro interesse, della valutazione di eventuali profili inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato, dell'apporto all'attuazione dell'accordo e dei relativi impegni;
g) approvare le attività tecniche svolte dalla segreteria di cui alla lettera d);
h) validare, con il consenso unanime dei rappresentanti di tutti gli enti e soggetti interessati, il contenuto dell'ipotesi di accordo, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 28.
4. Al fine di garantire un più celere ed efficace conseguimento dell'interesse pubblico, i soggetti privati possono presentare al comitato istanza di adesione all'accordo, corredata da una proposta che specifica gli impegni derivanti dall'eventuale adesione. Qualora le caratteristiche degli interventi lo consentano, l'adesione all'accordo da parte dei soggetti privati interessati può essere determinata già in sede di promozione dell'accordo, nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica in caso di non infungibilità del ruolo del privato. Possono presentare al comitato istanza di adesione all'accordo, anche successivamente alla relativa promozione e prima dell'approvazione, altri soggetti pubblici o privati interessati, nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica in caso di non infungibilità del ruolo del privato, purché l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale.
5. Il comitato per l'accordo delibera all'unanimità dei componenti. Alle riunioni del comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti dei soggetti privati aderenti all'accordo, qualora individuati in fase di promozione dell'accordo, o i soggetti privati la cui istanza di adesione all'accordo, pervenuta a seguito dell'atto di promozione, sia stata approvata dal comitato ai sensi del comma 3, lettera f).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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