Regolamento Regionale
22 dicembre 2020
, n. 6
Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)
(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6
Art. 24
(Compiti del collegio di vigilanza)
1. A seguito dell'approvazione dell'accordo di programma ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), il Presidente della Regione o l'assessore regionale competente per materia, se delegato, ovvero il Sindaco, il Presidente della comunità montana, il Sindaco metropolitano o il Presidente della Provincia, in caso di adesione regionale all'accordo promosso dalle rispettive amministrazioni locali, costituisce il collegio di vigilanza, presieduto dal rappresentante dell'amministrazione che promuove l'accordo e composto dai rappresentanti degli enti e soggetti pubblici che lo hanno sottoscritto.
2. Al collegio compete, in particolare:
b) vigilare e monitorare, anche attraverso verifiche periodiche, la piena, tempestiva e corretta attuazione dell'accordo, nonché la relativa conclusione;
c) valutare le modifiche di cui all'articolo 7, commi da 13 a 15, della 'Legge', anche ai fini di individuare la procedura da seguire e di autorizzare le modifiche non sostanziali;
d) decidere sulle istanze di adesione all'accordo, pervenute a seguito della relativa approvazione, di altri soggetti pubblici, nonché di soggetti privati, sulla base della qualificazione del relativo interesse, della valutazione di eventuali profili inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato, dell'apporto all'attuazione dell'accordo e dei relativi impegni;
e) verificare il rispetto del cronoprogramma, valutare le motivazioni che hanno determinato eventuali scostamenti e approvare eventuali aggiornamenti;
g) individuare gli ostacoli che dovessero frapporsi all'attuazione dell'accordo, approvando le soluzioni idonee alla loro rimozione;
h) in caso di accertata inattività o di inadempimento da parte dei sottoscrittori, pubblici o privati nell'esecuzione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'accordo, assegnare al soggetto inadempiente un termine per provvedere, non superiore a sessanta giorni, salva la possibilità di stabilire un termine maggiore, in relazione alla complessità degli interventi, fermo restando quanto stabilito dall'accordo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h), della 'Legge';
i) prendere atto periodicamente dei lavori dell'osservatorio ambientale costituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 5/2010, oppure ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 152/2006, in caso di interventi la cui attuazione è sottoposta a validazione da parte dello stesso osservatorio, anche rispetto all'avanzamento del cronoprogramma;
j) approvare una relazione di conclusione dell'accordo, predisposta dalla segreteria tecnica, che dà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate nei casi di cui all'articolo 7, commi 16 e 17, primo periodo, della 'Legge' oppure in caso di impossibilità di attuare l'accordo ai sensi dell'articolo 7, comma 17, secondo periodo, della 'Legge', dichiararne la conclusione, assegnando alle amministrazioni competenti un congruo termine per il riazzonamento delle aree eventualmente oggetto di variante urbanistica determinatasi con l'approvazione dell'accordo;
3. Il collegio di vigilanza si riunisce almeno una volta all'anno e delibera secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 14, 16 e 17 della 'Legge'. Nei casi diversi da quelli di cui al precedente periodo, il collegio di vigilanza delibera con votazione assunta a maggioranza dei componenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale