Regolamento Regionale
22 dicembre 2020
, n. 6
Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)
(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6
Art. 25
(Procedure e modalità di promozione e adesione all'AdP)
1. La proposta di promozione dell'accordo di programma, effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della 'Legge', è presentata alla Giunta regionale per la relativa approvazione; tale proposta dà conto anche degli esiti della valutazione effettuata sulla sussistenza dell'interesse regionale di cui all'articolo 3 del presente regolamento. La deliberazione di promozione dell'accordo individua:
a) le opere e gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi, gli elementi di complessità procedurale per i quali l'accordo assicura il coordinamento integrato e coordinato;
b) la perimetrazione dell'ambito territoriale interessato e dell'area oggetto di intervento, nel caso in cui l'accordo comporti variante urbanistico-territoriale;
c) il costo degli interventi e delle opere, le relative fonti di finanziamento, l'entità dell'eventuale cofinanziamento regionale richiesto, la stima dei costi di gestione;
d) gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 della 'Legge' ai quali è richiesta l'adesione, al fine di assicurarne l'azione integrata e coordinata;
e) il termine entro il quale deve essere sottoscritto l'accordo; salve esigenze determinate dalla complessità degli interventi, tale termine non può superare due anni dalla data di promozione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della 'Legge';
2. Le amministrazioni locali possono chiedere alla Regione di aderire ad accordi di programma dalle stesse promossi, inviando al Presidente della Regione la relativa proposta corredata almeno dalle indicazioni di cui al comma 1 e sottoscritta dal rappresentante legale dell'amministrazione competente, a norma dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. La Regione, valutata la proposta di adesione all'accordo cui al comma 2 anche sotto il profilo della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'articolo 3 del presente regolamento, procede ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della 'Legge'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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