Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 26
(Contenuti dell'Accordo di Programma ulteriori a quelli previsti dalla 'Legge')
1. L'AdP sottoscritto, oltre agli elementi indicati all'articolo 7, comma 2, della 'Legge', può contenere:
a) l'articolazione in fasi funzionali della realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei relativi tempi di attuazione e la data di conclusione prevista;
b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;
c) l'impegno in ordine alla contestualità tra la realizzazione di opere e interventi di natura privata e l'esecuzione di opere e interventi pubblici da parte dei soggetti privati;
d) la definizione del modello di gestione delle opere, ove necessario;
e) gli indicatori di risultato utili al monitoraggio della fase attuativa dell'accordo e per la relazione di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 7, comma 16, della 'Legge';
f) la specificazione delle modalità di rendicontazione e vigilanza sull'impiego delle risorse finanziarie rese disponibili dai soggetti sottoscrittori per l'attuazione degli interventi e delle opere oggetto dell'accordo;
g) l'eventuale previsione, in via cautelativa, di apposite garanzie a carico dei soggetti attuatori privati, in caso di accertato inadempimento ai relativi impegni;
h) ogni altro elemento utile, funzionale alla specificazione degli elementi contenuti nell'AdP da sottoscrivere ai sensi del presente articolo, in relazione ai singoli interventi oggetto dell'accordo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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