Regolamento Regionale
22 dicembre 2020
, n. 6
Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)
(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6
Art. 26
(Contenuti dell'Accordo di Programma ulteriori a quelli previsti dalla 'Legge')
1. L'AdP sottoscritto, oltre agli elementi indicati all'articolo 7, comma 2, della 'Legge', può contenere:
a) l'articolazione in fasi funzionali della realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei relativi tempi di attuazione e la data di conclusione prevista;
c) l'impegno in ordine alla contestualità tra la realizzazione di opere e interventi di natura privata e l'esecuzione di opere e interventi pubblici da parte dei soggetti privati;
e) gli indicatori di risultato utili al monitoraggio della fase attuativa dell'accordo e per la relazione di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 7, comma 16, della 'Legge';
f) la specificazione delle modalità di rendicontazione e vigilanza sull'impiego delle risorse finanziarie rese disponibili dai soggetti sottoscrittori per l'attuazione degli interventi e delle opere oggetto dell'accordo;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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