Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 28
(Approvazione dell'ipotesi di accordo, sottoscrizione e approvazione dell'AdP)
1. L'ipotesi di accordo di programma, promosso dalla Regione o con adesione regionale, è approvata con deliberazione della Giunta regionale, secondo la stessa procedura prevista per la relativa promozione o adesione, e con corrispondente provvedimento consensuale assunto, sul medesimo testo, dagli altri enti e soggetti interessati.
2. L'accordo recante i contenuti deliberati dalla Giunta regionale e condivisi ai sensi del comma 1è sottoscritto dal Presidente della Regione o dall'assessore regionale competente, se delegato, e dai rappresentanti degli enti e soggetti di cui al comma 1; l'accordo sottoscritto è approvato e pubblicato ai sensi degli articoli 4, comma 8, e 7, commi 5, 6 10, 11 e 12 della 'Legge'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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