Regolamento Regionale
22 dicembre 2020
, n. 6
Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)
(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6
Art. 29
(Fasi della procedura di definizione dell'ALS e organismi a supporto della relativa attuazione)
1. Gli interventi e le opere di valenza locale che concorrono alla realizzazione degli obiettivi regionali contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione indicati all'articolo 1 della 'Legge' possono essere realizzati mediante la promozione di un accordo locale semplificato con successiva adesione della Regione, previ:
a) valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale, da accertare secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 3 della 'Legge' e dell'articolo 3 del presente regolamento;
2. La procedura di definizione di un ALS è composta dalle seguenti fasi:
a) invio della proposta di ALS da parte dell'amministrazione locale interessata, comprensiva dell'ipotesi di accordo, redatta sulla base dello schema di cui all'articolo 8, comma 8, lettera b), della 'Legge';(1)
b) valutazione e verifica regionale della proposta di ALS ai sensi del comma 1 e condivisione dei contenuti dell'ipotesi di accordo con l’amministrazione locale interessata, ai fini della:(2)
c) approvazione dell'ipotesi di accordo condiviso da parte dell'amministrazione locale promotrice, della Giunta regionale nonché di eventuali altri enti e soggetti coinvolti;
d) sottoscrizione dell’ALS e approvazione, da parte dell’amministrazione locale promotrice, dell’accordo sottoscritto, con conseguente pubblicazione sul BURL del relativo atto di approvazione;(3)
3. L'accordo locale semplificato prevede un meccanismo di rendicontazione delle spese e dello stato di avanzamento dei lavori, ai fini dell'erogazione dell'eventuale cofinanziamento regionale. Il collegio di vigilanza, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), della 'Legge', è convocato nei casi di cui agli articoli 31, comma 5, 32 e 33.
4. Al fine di assicurare le attività di rendicontazione di cui al comma 3 e garantire la corretta esecuzione delle opere e degli interventi compresi nell'ALS, l'amministrazione locale che ha promosso l'accordo individua, fra i propri dirigenti, il responsabile dell'accordo, dandone comunicazione alla Regione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale