Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 30
(Proposta di ALS)
1. Le amministrazioni locali interessate, quando ricorrono le condizioni previste all'articolo 29, comma 1, possono proporre alla Regione l'adesione all'ALS mediante la presentazione della relativa proposta di accordo, redatta sulla base di un apposito schema definito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 8, lettera b), della 'Legge' e in base a quanto previsto all'articolo 2, commi 2, lettera e), e 5, lettera b), del presente regolamento.
2. La proposta di accordo, oltre ai contenuti di cui all'articolo 8, comma 4, della 'Legge', comprende, a seconda del livello di complessità delle opere o degli interventi:
a) l'individuazione di eventuali altre amministrazioni locali che hanno manifestato interesse alla partecipazione all'accordo;
b) gli eventuali elementi di complessità procedurale per i quali l'accordo assicura un raccordo integrato e coordinato;
c) le modalità di coinvolgimento di soggetti privati;
d) l'eventuale previsione, in via cautelativa, di apposite garanzie a carico dei soggetti attuatori privati, in caso di accertato inadempimento ai relativi impegni;
e) ogni altro elemento, fra quelli di cui all'articolo 26 del presente regolamento, ritenuto necessario in ragione del grado di complessità delle opere e degli interventi previsti nell'ALS.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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