Regolamento Regionale
22 dicembre 2020
, n. 6
Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)
(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6
Art. 31
(Valutazione e verifica regionale della proposta, approvazione e sottoscrizione dell'ALS)
1. Il Presidente della Regione, eventualmente di concerto con l'assessore regionale competente per materia, propone alla Giunta regionale l'adesione all'ALS, a seguito di:
a) valutazione positiva della sussistenza dell'interesse regionale ai sensi dell'articolo 3 della 'Legge' e dell'articolo 3 del presente regolamento;
b) verifica positiva di sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b) e c); valutazione degli eventuali profili della proposta inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato;
2. La deliberazione della Giunta regionale di adesione all'ALS, di cui al comma 1, è trasmessa al Consiglio regionale ed è pubblicata sul BURL per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni e proposte o di manifestare il proprio interesse a partecipare all'accordo.
3. A seguito dell'approvazione dell'ipotesi di ALS di cui all'articolo 29 comma 2, lettera c), da parte di tutte le amministrazioni interessate, l'accordo è sottoscritto dal Presidente della Regione o dall'assessore regionale competente per materia, se delegato, dai rappresentanti legali dell'amministrazione locale che ha promosso l'accordo e da quelli degli altri enti pubblici aderenti, nonché dai legali rappresentanti dei soggetti privati eventualmente coinvolti.
4. All'accordo possono aderire, anche successivamente alla sottoscrizione, altri soggetti pubblici o privati interessati, nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica, in caso di non infungibilità del ruolo del privato, purché l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale, secondo quanto stabilito dallo schema di ALS di cui all'articolo 30, comma 1.
5. I soggetti di cui al comma 4 formulano la richiesta di adesione al responsabile dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 4, mediante l'invio di una relazione tecnica che individua gli impegni e le attività che i soggetti interessati propongono di assumere. L'amministrazione locale promotrice, acquisito il consenso unanime degli altri soggetti partecipanti all'accordo sulla proposta di cui al precedente periodo, può accogliere la richiesta di adesione richiedendo, ove necessario, idonee garanzie finanziarie anche ai fini di cui all'articolo 30, comma 2, lettera d). La relazione tecnica, valutata all'unanimità dal collegio di vigilanza e approvata ai sensi dell'articolo 33, comma 2, è parte integrante dell'accordo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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