Regolamento Regionale
22 dicembre 2020
, n. 6
Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)
(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6
Art. 33
(Modifiche all'ALS)
1. Le modifiche eventualmente necessarie in fase di attuazione dell'ALS sono considerate sostanziali, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7, comma 13, lettere da a) ad e) e g), della 'Legge'. Non sono, in ogni caso, consentite modifiche all'accordo comportanti variante agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della 'Legge'.
2. Ai fini dell'approvazione delle modifiche di cui al comma 1 il rappresentante legale dell'amministrazione locale che ha promosso l'ALS convoca il collegio di vigilanza dell'ALS, ai lavori del quale possono partecipare, senza diritto di voto, anche i legali rappresentanti dei soggetti privati, eventualmente coinvolti. Le modifiche sostanziali dell'ALS sono valutate all'unanimità dal collegio di vigilanza e approvate da tutte le amministrazioni sottoscrittrici e dal legale rappresentante degli eventuali soggetti privati coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 14, primo periodo, della 'Legge'.
3. Costituiscono modifiche non sostanziali degli ALS quelle diverse dai casi previsti al comma 1, nonché gli eventuali riutilizzi delle economie generate nel corso dell'attuazione dell'intervento. L'approvazione delle modifiche non sostanziali da parte degli enti e soggetti sottoscrittori è disposta su proposta del responsabile dell'ALS, previa autorizzazione da parte del collegio di vigilanza a maggioranza dei componenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale