Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 34
(Disciplina della proroga del termine di sottoscrizione degli accordi)
1. La proroga del termine per la sottoscrizione degli accordi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del presente regolamento, motivata dalla complessità degli interventi, può essere disposta dai rispettivi comitati per l'accordo; per gli accordi di cui al Titolo III, si fa riferimento al comitato per l'accordo costituito, per ogni AREST promosso, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della 'Legge', a seguito della fase di negoziazione di cui all'articolo 18, comma 3, lettera d), e riconducibile alla medesima manifestazione regionale di interesse.
2. Per gli ALS la proroga del termine di cui al comma 1 può essere concessa dall'amministrazione locale che ha promosso l'accordo, d'intesa con gli altri enti interessati alla sottoscrizione, previa adeguata e specifica motivazione dei prospettati sopravvenuti elementi di complessità relativi alle opere di valenza locale oggetto dei singoli accordi, tenuto conto, a tal fine, di quanto definito ai sensi dell'articolo 8, comma 8, lettera a), della 'Legge'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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