Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

Art. 36
(Valutazione degli accordi in relazione alla disciplina sugli aiuti di Stato)
1. Qualora la proposta di accordo promossa dalla Regione o presentata alla Regione da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della 'Legge' implichi la concessione di un cofinanziamento regionale, o nel caso in cui la Regione, in relazione a tali accordi, conceda le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 3, della 'Legge', con la deliberazione della Giunta regionale di concessione del cofinanziamento o delle agevolazioni sono verificati gli elementi di cui all'articolo 107, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e le modalità applicative delle misure costituenti aiuti di Stato con i conseguenti adempimenti relativi alle notifiche e alle comunicazioni alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 1, della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). La struttura organizzativa regionale che concede le misure di cui al precedente periodo, in relazione agli accordi di cui al presente regolamento, adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), dandone esplicito riferimento nei relativi atti, secondo quanto previsto all'articolo 11 bis, comma 2, della l.r. 17/2011 e in base alle modalità procedurali definite dalla Regione per la valutazione preventiva degli aiuti di Stato.
2. Qualora, a seguito della conclusione della fase di negoziazione propedeutica alla sottoscrizione dell'accordo, subentrino elementi nuovi rispetto all'articolo 107, comma 1, del TFUE non precedentemente valutati in relazione alle misure di cui al comma 1, la Regione procede a un'ulteriore valutazione in riferimento al cofinanziamento individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, della 'Legge' o alle agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 3, della 'Legge', dandone esplicito riferimento nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'ipotesi di accordo.
3. Qualora in fase di attuazione degli accordi di cui al presente regolamento intervenga una modifica degli impegni finanziari della Regione previsti nell'accordo sottoscritto, si applicano le disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui ai commi 1 e 2 ai fini della promozione dell'atto integrativo dell'accordo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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