Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 2
(Avvio dell'attività funebre)
1. L'attività funebre è avviata a seguito di presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria di una segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 74, comma 3, della l.r. 33/2009 o, nel caso di centro servizi, dei requisiti minimi di cui all'articolo 74 bis della medesima l.r. 33/2009.
2. Nel caso in cui l'impresa funebre soddisfi i requisiti di cui all'articolo 74, comma 3, lettere b), c), ed f) della l.r. 33/2009 attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi di uno specifico contratto continuativo di appalto di servizi registrato presso la camera di commercio, la registrazione si intende effettuata mediante la messa a disposizione, da parte del SUAP, della SCIA e della relativa documentazione, il successivo inserimento nel fascicolo informatico d'impresa e l'annotazione di tale inserimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Fatto salvo l'obbligo di registrazione preventiva presso l'Agenzia delle entrate, copia del contratto sottoscritto con il centro servizi deve essere allegata alla SCIA. La SCIA deve essere aggiornata a seguito di eventuale risoluzione del contratto, variazione o rinnovo del contratto stesso anche ai fini del corrispondente aggiornamento del fascicolo informatico d'impresa.
3. I contratti continuativi di appalto tra centro servizi e impresa funebre devono essere di durata non inferiore ad un anno.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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