Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 3
(Criteri di proporzionalità in merito ai requisiti minimi delle imprese funebri e dei centri servizi)
1. La dotazione minima delle imprese funebri è calcolata in base ai seguenti criteri di proporzionalità:
a) un carro funebre, un'autorimessa e quattro necrofori fino al raggiungimento della soglia di 560 servizi all'anno;
b) un ulteriore carro funebre e quattro necrofori ogniqualvolta si superi del venti per cento la soglia di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'ulteriore soglia di 560 servizi aggiuntivi all'anno.
2. La dotazione minima dei centri servizi è calcolata in base ai seguenti criteri di proporzionalità:
a) due carri funebri, un'autorimessa e otto necrofori fino al raggiungimento della soglia di 1.120 servizi all'anno;
b) un ulteriore carro funebre e quattro necrofori ogniqualvolta si superi del venti per cento la soglia di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'ulteriore soglia di 560 servizi aggiuntivi all'anno.
3. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i valori di soglia di cui ai commi 1 e 2 sono oggetto di monitoraggio attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 17 al fine di verificarne la congruità e procedere ad eventuale rimodulazione. Il monitoraggio di cui al primo periodo riguarda anche il numero dei contratti annualmente sottoscritti al fine di valutare l'introduzione di un eventuale ulteriore criterio di proporzionalità.
4. Ai fini del presente articolo, il monte ore annuo di lavoro corrispondente all'impiego di quattro necrofori con regolare rapporto di lavoro a tempo pieno può essere garantito anche con un maggior numero di necrofori purché abbiano anch'essi un regolare rapporto di lavoro.
5. In ogni caso deve essere assicurata la disponibilità di una o più autorimesse adeguate al numero di carri funebri.
6. Le imprese funebri e i centri servizi provvedono all'aggiornamento della SCIA in caso di ampliamento o riduzione
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi