Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 4
(Incompatibilità e condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre)
1. Per le incompatibilità dell'attività funebre con altre attività si osservano le disposizioni dell'articolo 74, comma 6, della l.r. 33/2009. A tal fine la gestione dei depositi di osservazione e degli impianti di cremazione si intende ricompresa nell'ambito della gestione dei servizi cimiteriali istituzionali di cui alla lettera a) del comma 6 dello stesso articolo. Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 74, commi 7 e 8.
2. Non possono esercitare l'attività funebre coloro che:
a) hanno riportato sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, il commercio o per qualsiasi altro reato non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
b) si trovano in stato di interdizione dall'esercizio di una professione o dagli uffici direttivi di imprese;
c) sono sottoposti ad una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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