Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 6
(Obblighi di correttezza e trasparenza)
1. Le imprese funebri hanno l'obbligo di fornire ai clienti informazioni complete e corrette. In particolare, hanno l'obbligo di esporre nella sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative e in posizione ben visibile i prezzi relativi a tutti i prodotti e servizi offerti. Hanno inoltre l'obbligo di assicurare trasparenza e certezza dei costi finali da sostenere e di informare i clienti dell'eventuale avvalimento di un centro servizi, mediante nota riportata nel contratto con cui è conferito l'incarico.
2. Nello svolgimento dell'attività funebre è vietata ogni forma di intermediazione e di procacciamento d'affari, anche attraverso piattaforme web.
3. Il conferimento di incarico e la negoziazione di affari inerente all'attività funebre avvengono nella sede dell'impresa funebre o, su richiesta dei familiari, in altro luogo, restando in ogni caso esclusi gli obitori, le strutture sanitarie e sociosanitarie e gli uffici pubblici.
4. È fatto divieto al personale operante in strutture sanitarie e sociosanitarie e a coloro che a qualunque titolo sono impiegati in attività di soccorso di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre e di segnalare decessi alle imprese funebri.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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