Regolamento Regionale
14 giugno 2022
, n. 4
Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4
Art. 11
(Luoghi per l'osservazione delle salme)
1. Sono luoghi in cui può svolgersi il periodo di osservazione delle salme:
a) l'abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiari, salvo che l'ATS territorialmente competente ne abbia certificato l'inidoneità;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia