Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 11
(Luoghi per l'osservazione delle salme)
1. Sono luoghi in cui può svolgersi il periodo di osservazione delle salme:
a) l'abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiari, salvo che l'ATS territorialmente competente ne abbia certificato l'inidoneità;
b) la casa funeraria;
c) la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;
d) l'obitorio o il deposito di osservazione del comune.
2. In caso di decesso presso strutture sanitarie o sociosanitarie, il periodo di osservazione può, su richiesta dei familiari, essere completato presso l'abitazione del defunto o dei familiari stessi o presso una casa funeraria.
3. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi per lo svolgimento del periodo di osservazione delle salme presso strutture sanitarie o sociosanitarie o presso case funerarie.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi